(Codice della navigazione-art. 1327)
                             Art. 1327. 
                       (Laghi internazionali). 
 
  Fino a  quando  la  convenzione  e  il  regolamento  internazionali
approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in  relazione  alle
norme del codice, continuano ad applicarsi, per il  lago  Maggiore  e
per il lago di  Lugano,  le  disposizioni  della  convenzione  e  del
regolamento anzidetti.