Art. 1327.
(Laghi internazionali).
Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionali
approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle
norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e
per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del
regolamento anzidetti.