Art. 1329.
(Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili).
Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le
disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R.
decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina
mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del
libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31
ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,
convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la
navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356,
nonche' le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal
codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice
stesso.