(Codice della navigazione-art. 1329)
                             Art. 1329. 
        (Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili). 
 
  Con l'entrata in vigore delle norme del  codice  sono  abrogate  le
disposizioni del codice per la marina mercantile,  approvato  con  R.
decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per  la  marina
mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879,  n.  5166,  del
libro secondo del codice di commercio approvato  con  R.  decreto  31
ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n.  2207,
convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la
navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925,  n.  356,
nonche' le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal
codice  della  navigazione,  contrarie  o  incompatibili  col  codice
stesso.