Art. 1331.
(Disposizioni per l'esecuzione del codice).
Oltre alle speciali norme di cui e' autorizzata l'emanazione da
disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa
deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di
Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e
l'esecuzione del codice stesso.
Roma, addi' 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
GRANDI