(Codice della navigazione-art. 1331)
                             Art. 1331. 
             (Disposizioni per l'esecuzione del codice). 
 
  Oltre alle speciali norme di cui  e'  autorizzata  l'emanazione  da
disposizioni  del  presente  codice,  con   decreto   reale,   previa
deliberazione del consiglio dei ministri,  sentito  il  consiglio  di
Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e
l'esecuzione del codice stesso. 
 
    Roma, addi' 30 marzo 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
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