(CODICE CIVILE-art. 1278)
                             Art. 1278. 
 
        (Debito di somma di monete non aventi corso legale). 
 
  Se la somma dovuta e' determinata in una moneta  non  avente  corso
legale nello Stato, il debitore  ha  facolta'  di  pagare  in  moneta
legale, al corso del cambio nel giorno della  scadenza  e  nel  luogo
stabilito per il pagamento.