(CODICE CIVILE-art. 1279)
                             Art. 1279. 
 
(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale). 
 
  La disposizione dell'articolo precedente  non  si  applica,  se  la
moneta non avente  corso  legale  nello  Stato  e'  indicata  con  la
clausola «effettivo» o altra equivalente,  salvo  che  alla  scadenza
dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.