(CODICE CIVILE-art. 1280)
                             Art. 1280. 
 
       (Debito di specie monetaria avente valore intrinseco). 
 
  Il pagamento deve farsi con una  specie  di  moneta  avente  valore
intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del  debito,
sempreche'  la  moneta  avesse  corso  legale   al   tempo   in   cui
l'obbligazione fu assunta. 
 
  Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne  e'
alterato il valore intrinseco, il pagamento si  effettua  con  moneta
corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria
dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.