(CODICE CIVILE-art. 1281)
                             Art. 1281. 
 
                          (Leggi speciali). 
 
  Le norme  che  precedono  si  osservano  in  quanto  non  siano  in
contrasto con i principi derivanti da leggi speciali. 
 
  Sono salve le disposizioni particolari concernenti i  pagamenti  da
farsi fuori del territorio dello Stato.