(CODICE CIVILE-art. 1282)
                             Art. 1282. 
 
              (Interessi nelle obbligazioni pecunarie). 
 
  I crediti  liquidi  ed  esigibili  di  somme  di  danaro  producono
interessi  di  pieno  diritto,  salvo  che  la  legge  o  il   titolo
stabiliscano diversamente. 
 
  Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non  producono
interessi se non dalla costituzione in mora. 
 
  Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte  per  cose  da
restituire, non decorrono interessi per il periodo di  tempo  in  cui
chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza  corrispettivo  e
senza essere tenuto a render conto del godimento.