(CODICE CIVILE-art. 1283)
                             Art. 1283. 
 
                            (Anatocismo). 
 
  In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per  effetto  di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti  di
interessi dovuti almeno per sei mesi.