(CODICE CIVILE-art. 1284)
                             Art. 1284. 
 
                      (Saggio degli interessi). 
 
  Il saggio degli interessi legali e' del cinque per cento in ragione
di anno. 
 
  Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se  le
parti non ne hanno determinato la misura. 
 
  Gli  interessi  superiori  alla   misura   legale   devono   essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.