Art. 57.
   1.  All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, e successive modificazioni,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.  Possono  svolgere  le  funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche'
di  giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno
svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.
   2-ter.  Il  giudice  incaricato  dei provvedimenti previsti per la
fase  delle  indagini  preliminari  nonche'  il  giudice dell'udienza
preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni
consecutivi.  Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso
il  compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio
delle  funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento,
sino al compimento dell'attivita' medesima.
   2-quater.  Il  tribunale in composizione monocratica e' costituito
da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per
non meno di tre anni.
   2-quinquies.  Le  disposizioni  dei  commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
possono  essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio.  Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2".
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 2-bis dell'articolo 7-bis
dell'ordinamento  giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica
al  giudici  che  assumono  le  funzioni  di  giudici  incaricati dei
provvedimenti  previsti  per  la fase delle indagini preliminari o di
giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
   3.  Alla  sostituzione  dei  giudici  che  svolgono le funzioni di
giudice  incaricato  dei  provvedimenti  previsti  per  la fase delle
indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, alla data
di  entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano gia'
trascorsi  ovvero  scadano entro i due anni da tale data, si provvede
entro  trentasei  mesi  dalla  predetta  data,  seguendo  l'ordine di
anzianita' nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 57:
          - Il   testo   vigente   dell'art.  7-bis  dell'ordinamento
          giudiziario,  approvato  con regio decreto 30 gennaio 1941,
          n.  12,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  7-bis  (Tabelle  degli  uffici  giudicanti). - 1. La
          ripartizione  degli  uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
          sezioni,   la  destinazione  dei  singoli  magistrati  alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione  di  sezioni  a  norma  dell'art. 47-bis, secondo
          comma,  l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento   delle  specifiche  attribuzioni  processuali
          individuate   dalla  legge  e  la  formazione  dei  collegi
          giudicanti  sono  stabiliti  ogni  biennio  con decreto del
          Ministro   di  grazia  e  giustizia  in  conformita'  delle
          deliberazioni  del  consiglio  superiore della magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
          l'efficacia  del  decreto  e'  prorogata  fino  a  che  non
          sopravvenga un altro decreto.
          2. Le  deliberazioni  di  cui  al comma 1 sono adottate dal
          consiglio   superiore   della   magistratura,  valutate  le
          eventuali  osservazioni  formulate dal Ministro di grazia e
          giustizia  ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
          n.  195, e possono essere variate nel corso del biennio per
          sopravvenute   esigenze   degli  uffici  giudiziari,  sulle
          proposte  dei  presidenti delle corti di appello, sentiti i
          consigli  giudiziari.  I  provvedimenti  in via di urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi,  salva  la deliberazione del consiglio superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare.
          2-bis.  Possono  svolgere le funzioni di giudice incaricato
          dei  provvedimenti  previsti  per  la  fase  delle indagini
          preliminari  nonche'  di  giudice  dell'udienza preliminare
          solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni
          funzioni di giudice del dibattimento.
          2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per
          la  fase  delle  indagini  preliminari  nonche'  il giudice
          dell'udienza prelinare non possono esercitare tali funzioni
          per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del
          termine  essi abbiano in corso il compimento di un atto del
          quale  sono  stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e'
          prorogato,  limitatamente al relativo procedimento, sino al
          compimento dell'attivita' medesima.
          2-quater.  Il  tribunale  in  composizione  monocratica  e'
          costituito   da  un  magistrato  che  abbia  esercitato  la
          funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
          2-quinquies.  Le  disposizioni  dei  commi  2-bis,  2-ter e
          2-quater  possono  essere  derogate  per  imprescindibili e
          prevalenti  esigenze  di  servizio.  Si applicano, anche in
          questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
          3. Per  quanto  riguarda  la corte suprema di cassazione il
          consiglio   superiore  della  magistratura  delibera  sulla
          proposta del primo presidente della stessa corte.
          3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento
          degli   uffici   giudiziari   sono   istituite  le  tabelle
          infradistrettuali  degli uffici requirenti e giudicanti che
          ricomprendono  tutti  i  magistrati,  ad eccezione dei capi
          degli uffici.
          3-ter.  Il consiglio superiore della magistratura individua
          gli  uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella
          infradistrettuale  e  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  per  la  emanazione del
          relativo decreto.
          3-quater.  L'individuazione  delle  sedi  da  ricomprendere
          nella  medesima  tabella infradistrettuale e' operata sulla
          base dei seguenti criteri:
            a) l'organico  complessivo  degli  uffici  ricompresi non
          deve  essere  inferiore alle quindici unita' per gli uffici
          giudicanti;
            b) le  tabelle  infradistrettuali dovranno essere formate
          privilegiando  l'accorpamento  tra  loro  degli  uffici con
          organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro
          unita' se requirenti;
            c) nelle  esigenze  di funzionalita' degli uffici si deve
          tener  conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei
          magistrati;
            d) si    deve    tener    conto   delle   caratteristiche
          geomorfologiche  dei  luoghi  e  dei collegamenti viari, in
          modo da determinare il minor onere per l'erario.
          3-quinquies.  Il  magistrato  puo' essere assegnato anche a
          piu'  uffici  aventi la medesima attribuzione o competenza,
          ma   la  sede  di  servizio  principale,  ad  ogni  effetto
          giuridico  ed  economico,  e' l'ufficio del cui organico il
          magistrato  fa  parte.  La  supplenza infradistrettuale non
          opera  per  le  assenze o impedimenti di durata inferiore a
          sette giorni.
          3-sexies.  Per  la formazione ed approvazione delle tabelle
          di  cui  al comma 3-bis, si osservano le procedure previste
          dal comma 2".