Art. 58.
   1.  Al  terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario,
approvato  con  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, le parole: " reati per i quali la legge stabilisce una
pena  detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a
norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite
dalle  seguenti:  "  reati  diversi  da quelli per cui si procede con
citazione  diretta  a  giudizio secondo quanto previsto dall'articolo
550 del codice di procedura penale ".
 
          Nota all'art. 58:
          - Il    testo   vigente   dell'art.   72   dell'ordinamento
          giudiziario,  approvato  con regio decreto 30 gennaio 1941,
          n.   12,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso
          il  tribunale  ordinario).  - Nei procedimenti sui quali il
          tribunale  giudica in composizione monocratica, le funzioni
          del  pubblico  ministero  possono essere svolte, per delega
          nominativa  del  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale ordinario:
            a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da
          vice  procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali
          di  polizia  giudiziaria  diversi da coloro che hanno preso
          parte   alle   indagini   preliminari   o  da  laureati  in
          giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
          biennale  di  specializzazione per le professioni legali di
          cui  all'art.  16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
          n. 398;
            b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da
          uditori  giudiziari  che  abbiano  compiuto  un  periodo di
          tirocinio  di  almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla
          convalida  dell'arresto  nel giudizio direttissimo, da vice
          procuratori  onorari  addetti  all'ufficio  in  servizio da
          almeno sei mesi;
            c) per  la  richiesta  di emissione del decreto penale di
          condanna  ai  sensi  degli articoli 459, comma 1, e 565 del
          codice  di  procedura  penale,  da vice procuratori onorari
          addetti all'ufficio;
            d) nei   procedimenti  in  camera  di  consiglio  di  cui
          all'art.  127  del codice di procedura penale, salvo quanto
          previsto  dalla  lettera b), nei procedimenti di esecuzione
          ai  fini  dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del
          medesimo  codice,  e  nei  procedimenti  di  opposizione al
          decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso
          ai   periti,  consulenti  tecnici  e  traduttori  ai  sensi
          dell'art.  11  della  legge  8 luglio 1980, n. 319, da vice
          procuratori onorari addetti all'ufficio;
            e) nei  procedimenti  civili,  da  uditori giudiziari, da
          vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati
          in giurisprudenza di cui alla lettera a).
          La  delega  e'  conferita  in  relazione ad una determinata
          udienza  o a un singolo procedimento. Nella materia penale,
          essa  e'  revocabile  nei  soli  casi  in  cui il codice di
          procedura  penale  prevede  la  sostituzione  del  pubblico
          ministero.
          Nella  materia  penale,  e' seguito altresi' il criterio di
          non   delegare   le  funzioni  del  pubblico  ministero  in
          relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli
          per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo
          quanto  previsto  dall'art.  550  del  codice  di procedura
          penale".