Articolo 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di
controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono
rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in
ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita'
deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.