Articolo 139
Pareri obbligatori
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attivita'
degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.