Articolo 140
Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri
enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi
sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.