Art. 104. 
(Fondo per gli  investimenti  della  ricerca  di  base  e  norme  sul
                        programma Antartide) 
 
  1.  Al  fine   di   favorire   l'accrescimento   delle   competenze
scientifiche del Paese e di potenziarne la  capacita'  competitiva  a
livello   internazionale,   e'   istituito   presso   il    Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   a
decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per  gli  investimenti  della
ricerca di base (FIRB). 
  2. Il FIRB finanzia, in particolare: 
    a) progetti  di  potenziamento  delle  grandi  infrastrutture  di
ricerca pubbliche o pubblico-private; 
    b) progetti di ricerca di base di alto  contenuto  scientifico  o
tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da universita',
istituzioni pubbliche e private di  ricerca,  gruppi  di  ricercatori
delle stesse strutture; 
    c) progetti strategici di  sviluppo  di  tecnologie  pervasive  e
multisettoriali; 
    d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di  alta
qualificazione  scientifica,  pubblici  o  privati,  anche  su  scala
internazionale. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle  relative
risorse finanziarie. 
  4.  Gli  oneri  di  cui  al   presente   articolo   gravano   sulle
disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla  ricerca  (FAR)  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,
come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella  misura
di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio
2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003. 
  5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della  legge  7  agosto
1997, n. 266,  e  successive  modificazioni,  le  parole  da:  "fermi
restando"  fino  a:  "sono  rideterminati"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "sono rideterminati il soggetto  o  i  soggetti  incaricati
dell'attuazione, le strutture operative, nonche'".