Art. 58 (R)
                  Funzioni di accesso ai documenti
                   e alle informazioni del sistema

  1.   L'accesso  al  sistema  da  parte  degli  utenti  appartenenti
all'amministrazione,  nonche'  la  ricerca,  la  visualizzazione e la
stampa  di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti
sono   disciplinati   dai   criteri  di  abilitazione  stabiliti  dal
responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
  2.  La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo
criteri   di  selezione  basati  su  tutti  i  tipi  di  informazioni
registrate.  I  criteri  di  selezione  possono  essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro
per  mezzo  di  operatori  logici.  Per le informazioni costituite da
testi  deve  essere  possibile  la specificazione delle condizioni di
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
  3.   Il  sistema  deve  offrire  la  possibilita'  di  elaborazioni
statistiche  sulle  informazioni registrate allo scopo di favorire le
attivita' di controllo.