Art. 60 (R)
         Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

  1.  Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche,   accedono  al  sistema  di  gestione  informatica  dei
documenti  delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite
nell'ambito  delle  norme  e  dei  criteri  tecnici  emanati  per  la
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
  2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni  utilizzano  funzioni  minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  dei documenti,
   ottenuti   attraverso   l'indicazione   alternativa   o  congiunta
   dell'oggetto,   della   data  di  spedizione,  del  mittente,  del
   destinatario;
b) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  del  documento
   ricevuto,  ottenuti  attraverso  l'indicazione  della  data  e del
   numero  di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento
   spedito.
  3.  Ai  fini  del  presente  articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono   autonomamente,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione  dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.