Art. 85 
                       Disposizioni in vigore 
 
  1. Restano in vigore,  in  particolare,  le  seguenti  disposizioni
legislative, fatte salve le disapplicazioni  disposte  dai  contratti
collettivi  ai  sensi  dell'articolo  72,  comma   1,   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: 
a) l'articolo 41 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
   gennaio 1957, n. 3; 
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della  Repubblica
   5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
   legislativo 7 aprile 2000, n. 103; 
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; 
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; 
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge  9  dicembre
   1977, n. 903; 
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
g) l'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,   n.   663,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio  1980,  n.
   33; 
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121; 
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; 
j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
   k) l'articolo 14 del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1982,  n.
   54; 
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; 
m) la lettera d) del comma 1  dell'articolo  4  del  decreto-legge  4
   agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
   ottobre 1987, n. 402; 
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio  1990,
   n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
   58; 
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma
   2 dell'articolo 27 del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
   443; 
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
   n. 197; 
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo
   12 maggio 1995, n. 201; 
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16  settembre  1996,
   n. 564; 
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; 
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449; 
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio  1998,  n.
   4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  1998,  n.
   52; 
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3  dell'articolo  34  e  il
   comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25  luglio  1998,
   n. 286; 
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto  legislativo
   29 aprile 1998, n. 124; 
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; 
aa) la  lettera  e)  del  comma  2,  dell'articolo  1   del   decreto
   legislativo 22 giugno 1999, n. 230; 
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; 
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000,  n.  53,
   limitatamente  alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi   ivi
   previsto: 
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma  2  dell'articolo  23  del
   decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; 
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3  dell'articolo  25,  il  comma  3
   dell'articolo 32, il  comma  6  dell'articolo  41  e  il  comma  3
   dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge  23  dicembre  2000,  n.
   388. 
  2. Restano in vigore,  in  particolare,  le  seguenti  disposizioni
regolamentari: 
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre  1971,  n.
   1403; 
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25  novembre  1976,  n.
   1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; 
c) il comma 4 dell'articolo  58  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2  dell'articolo
   25-quater del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
   1982, n. 337; 
e) il decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  2
   giugno 1982; 
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  23
   maggio 1991; 
g) l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   Ministri 21 aprile  1994,  n.  439,  fino  al  momento  della  sua
   abrogazione cosi' come prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1
   dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; 
h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995; 
i) il comma 4 dell'articolo 8 e  il  comma  3  dell'articolo  19  del
   decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; 
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del  lavoro  e
   della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142; 
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  27
   maggio 1998; 
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'
   10 settembre 1998; 
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
   previdenza sociale 12 febbraio 1999; 
n) il  comma   2   dell'articolo   6   del   decreto   del   Ministro
   dell'universita' e della ricerca scientifica 30  aprile  1999,  n.
   224; 
o) il decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  4
   agosto 1999; 
p) il comma 6 dell'articolo  42  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  20
   dicembre 1999, n. 553; 
r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000. 
 
          Note all'art. 85, comma 1:
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario.
          Il testo dell'art. 72, comma 1, e' il seguente:
              "Art.  72  (Norma  transitoria).  - 1. Salvo che per le
          materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          23 ottobre  1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
          decreti  del Presidente della Repubblica in base alla legge
          29 marzo  1983,  n.  93, e le norme generali e speciali del
          pubblico  impiego,  vigenti  alla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto  e  non  abrogate,  costituiscono,
          limitatamente  agli  istituti  del  rapporto  di lavoro, la
          disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
          sono   inapplicabili   a  seguito  della  stipulazione  dei
          contratti  collettivi  disciplinati dal presente decreto in
          relazione   ai   soggetti   e  alle  materie  dagli  stessi
          contemplati.  Le  disposizioni vigenti cessano in ogni caso
          di  produrre  effetti dal momento della sottoscrizione, per
          ciascun   ambito  di  riferimento,  del  secondo  contratto
          collettivo previsto dal presente decreto.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957,
          n. 22, supplemento ordinario. L'art. 41 reca:
              "Art.   41  (Congedo  straordinario  per  gravidanza  e
          puerperio).  -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato di
          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela
          delle  lavoratrici  madri;  essa ha diritto al pagamento di
          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e
          funzioni  di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
          straordinario.
              Per  i  periodi anteriore e successivo al parto in cui,
          ai  sensi  delle  norme  richiamate  nel  precedente comma,
          l'impiegata  ha  diritto  di  astenersi dal lavoro, essa e'
          considerata in congedo straordinario per maternita'.
              Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica
          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera b):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli
          affari  esteri"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          18 febbraio  1967,  n.  44, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art.  157-sexies,  come  sostituito  dall'art.  1  del
          decreto-legislativo 7 aprile 2000, n. 103 e' il seguente:
              "Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione
          obbligatoria  e  facoltativa  per gravidanza e puerperio e'
          regolata  dalla  legge italiana, salva l'applicazione della
          normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
              Per  i  contratti  a  tempo  indeterminato,  in caso di
          malattia,    all'impiegato    assente    spetta    l'intera
          retribuzione  per  i  primi  quarantacinque  giorni  e, nei
          successivi  quindici  giorni, la retribuzione ridotta di un
          quinto.  Superato  tale  periodo,  possono  essere concessi
          ulteriori  sei  mesi  senza  retribuzione.  Trascorso  tale
          periodo massimo di ventiquattro giorni, durante il quale il
          lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo'
          procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
              Superato   il   periodo  di  prova,  per  gravi  motivi
          personali   o   di   famiglia   all'impiegato  puo'  essere
          autorizzata  un'assenza dal servizio non retribuita per non
          piu' di tre mesi.
              La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
          sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al
          primo  comma,  non  puo'  superare  i  dodici  mesi  in  un
          quinquennio.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera c):
              - Per  il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge n.
          457/1972, si veda in nota all'art. 63, comma 5.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera d):
              - La legge 18 maggio 1973, n. 304, recante "Ratifica ed
          esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
          con   allegati  e  protocollo,  adottato  a  Strasburgo  il
          24 novembre  1969",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18 giugno  1973,  n.  155.  Il  testo  dell'art.  10  e' il
          seguente:
              "Art.   10.  -  1.  Ogni  parte  contraente  determina,
          elencandole   all'allegato   I   al  presente  Accordo,  le
          prestazioni   che   verranno  assicurate  ad  ogni  persona
          collocata  alla  pari  sul  proprio  territorio  in caso di
          malattia, maternita' o incidente.
              2.  Se,  e  nella misura in cui le prestazioni elencate
          all'allegato  I  non  possono  essere  assicurate nel Paese
          ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi
          altro  sistema  ufficiale,  tenuto conto delle disposizioni
          contenute  negli  accordi  internazionali o nei Regolamenti
          delle   Comunita'   europee,  il  membro  competente  della
          famiglia  ospitante deve contrarre un'assicurazione privata
          di cui prendera' a suo carico tutte le spese.
              3.   Qualsiasi   modifica  apportata  all'elenco  delle
          prestazioni  di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni
          Parte   contraente   in   conformita'   delle  disposizioni
          dell'art. 19, paragrafo 2.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera e):
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  lettera c) della
          citata legge n. 903/1977, e' il seguente:
              "Art. 5. - 1. Omissis.
              2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
          prestato:
                a) omissis;
                b) omissis;
                c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che abbia a
          proprio  carico  un  soggetto disabile ai sensi della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera f):
              - L'art. 74, della citata legge n. 833/1978, reca:
              "Art.   74  (Indennita'  economiche  temporanee).  -  A
          decorrere  dal 1o gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore
          della   legge   di   riforma   del   sistema  previdenziale
          l'erogazione  delle  prestazioni  economiche per malattia e
          per  maternita'  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in
          materia  gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni
          autonome  estinti  e  posti  in liquidazione ai sensi della
          legge   17 agosto   1974,   n.   386,  di  conversione  con
          modificazioni  del  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e'
          attribuita  all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa
          data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali
          prestazioni  e'  devoluta  all'INPS  ed  e'  stabilita  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto col Ministro del tesoro.
              Resta   ferma   presso   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS)  la gestione dell'assicurazione
          contro  la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione
          delle sole prestazioni economiche.
              Entro  la  data  di  cui al primo comma con legge dello
          Stato  si'  provvede  a  riordinare la intera materia delle
          prestazioni   economiche   per   maternita',   malattia  ed
          infortunio.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera g):
              - Per il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n.
          663/1979,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge n.
          33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera h):
              - La  legge  1o aprile  1981,  n.  121  recante  "Nuovo
          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981,
          n. 100, supplemento ordinario. L'art. 54, comma 2, reca:
              "Art.  54  (Dimissioni  dal  corso  per  la  nomina  ad
          ispettore di polizia). - Omissis.
              Gli  allievi  ispettori  di  sesso  femminile,  la  cui
          assenza  oltre  novanta  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera i):
              - Il   testo   dell'art.  12,  della  citata  legge  n.
          155/1981, e' il seguente:
              "Art.  12  (Riscossione  dei  contributi dei lavoratori
          autonomi).  -  A  decorrere dal 1o gennaio 1981, l'Istituto
          nazionale    della   previdenza   sociale   provvede   alla
          riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi
          della   legge   4 luglio   1959,   n.   463,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'
          commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, dei contributi
          sociali di malattia e maternita' nonche' di quelli previsti
          all'art.   4  del  decreto-legge  8 luglio  1974,  n.  264,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
          n.  386,  a  mezzo di appositi bollettini di conto corrente
          postale,    predisposti   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale.
              I  versamenti  sono  effettuati  a scadenze trimestrali
          entro  il  giorno  25 del mese successivo alla scadenza del
          trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.
              Il  contributo  di cui al secondo comma dell'art. 1 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
          538,  e'  riscosso,  con  apposito  bollettino, in un'unica
          soluzione,  con  scadenza  al  31 luglio  dell'anno  cui si
          riferisce.
              In  fase  di prima applicazione della presente legge il
          termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed
          il  secondo  versamento trimestrale e' fissato il 25 luglio
          1981.
              Sono   estese  ai  contributi  sociali  di  malattia  e
          maternita'  nonche'  a  quelli  previsti  dall'art.  4  del
          decreto-legge   8 luglio  1974,  n.  264,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme
          che  regolano l'imposizione delle somme accessorie previste
          dalla   normativa   in   vigore   per  l'assicurazione  per
          la'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti dei predetti
          lavori  autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo
          contenzioso.
              I   contributi   afferenti   periodi   anteriori   alla
          iscrizione  negli elenchi degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso
          tra  la  predetta  iscrizione  ed  il trimestre anteriore a
          quello  nel  corso del quale sono rilasciati i bollettini e
          le  relative somme, accessorie, nonche' eventuali conguagli
          dei  contributi  dovuti  e non ancora imposti in ruoli gia'
          emessi  alla  data  di  cui  al  primo  comma, sono versati
          all'Istituto  nazionale della previdenza sociale in quattro
          rate  trimestrali,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza di
          versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
              In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per
          i  lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale,  diversa da quella prevista per
          l'attivita'    svolta,   i   termini   prescrizionali   per
          l'iscrizione  ed  il  versamento  dei  contributi  relativi
          all'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
          superstiti,  alla  gestione  speciale  di  pertinenza  sono
          sospesi  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data del
          provvedimento  di  cancellazione  e  la  data di decorrenza
          della cancellaziqne stessa.
              La  prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi
          delle leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613,
          e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' interrotta
          anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria
          avanzate  dai  titolari  d'impresa  artigiana o commerciale
          alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge
          25 luglio   1956.   n.  860,  ed  all'art.  5  della  legge
          27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.
              Il   disposto  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge
          6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
          legge  4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla
          sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli
          esercenti  attivita'  commerciali, dei coltivatori diretti,
          mezzadri,  coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai
          casi   in   cui  i  soggetti  indicati  occupano  personale
          dipendente.
              I contributi di cui al presente articolo si prescrivono
          con  il  decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero
          dovuto  essere  versati; la disposizione di cui al presente
          comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data
          di entrata in vigore della presente legge.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera j):
              - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge
          n.  168/1981, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 27 giugno 1981, n. 331:
              "Art.   8-bis.   Ai   tini   di   cui  all'art.  2  del
          decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  633, convertito, con
          modificazioni,   nella   legge  29 febbraio  1980,  n.  33,
          l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale e le unita'
          sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli
          sullo  stato  di  salute  dei  soggetti  aventi titolo alle
          prestazioni   economiche   di   malattia  e  di  maternita'
          attraverso  convenzioni  da stipulare entro il sessantesimo
          giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto  sulla base di appositi
          schemi-tipo  elaborati  d'intesa tra l'INPS e le regioni ed
          approvati con decreto del Ministro della sanita'.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera k):
              - L'art.  14  del  citato  decreto-legge  n.  791/1981,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 54/1982,
          reca:
              "Art.  14.  - In attesa della riforma complessiva della
          previdenza   e  del  collocamento  in  agricoltura  per  la
          garanzia   dei   diritti   di'   natura   occupazionale   e
          previdenziale,  ai  lavoratori  agricoli  di cui alla legge
          24 dicembre  1979,  n.  669, e' riconosciuto dal 1o gennaio
          1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni
          previdenziali  ed  assistenziali  commisurate  al numero di
          giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo
          1963,  n.  322, a condizione che siano iscritti nella lista
          dei  disoccupati  di  cui  all'art.  9,  comma  primo,  del
          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  11 marzo  1970,  n. 83, per i
          periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.
              L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui
          al  comma  precedente nei confronti di coloro che fluiscono
          di  pensione  diretta  a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  o  a  carico delle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, o di forme sostitutive,
          esonerative  o  esclusive  della  stessa  e, se titolari di
          pensione  di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni
          per le donne e di 60 anni per gli uomini.
              L'INPS   stesso   sospende  il  diritto  alle  predette
          prestazioni  in  caso di svolgimento di attivita' di lavoro
          extra   agricolo  in  forma  prevalente  e  di  emigrazione
          all'estero.  I  lavoratori  di  cui  al  primo  comma,  che
          svolgono  attivita'  di  lavoro  agricolo subordinato, sono
          iscritti  negli  elenchi  nominativi  di  cui  al  punto 5)
          dell'art.  7  del  decreto-legge  3 febbraio  1970,  n.  7,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
          n.  83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del
          collocamento   e  ad  essi  spettano  le  prestazioni  piu'
          favorevoli.
              Abrogato.
              Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge,
          ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi
          per almeno centocinquantuno giornate, spetta il trattamento
          speciale  di  disoccupazione di cui all'art. 25 della legge
          8 agosto  1972,  n.  457,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi
          nominativi  compilati  a  norma  dell'art.  7,  n.  5,  del
          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno
          cinquantuno giornate nell'anno 1982.
              Non  si  procede  al recupero delle prestazioni erogate
          per  gli  anni  precedenti  al 1o gennaio 1982 in favore di
          coloro  che  denunciano,  entro centocinquanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di non
          avere   piu'   il   diritto   alle   prestazioni  derivanti
          dall'iscrizione  negli  elenchi  di  cui alla legge 5 marzo
          1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.
              A   decorrere  dal  1o gennaio  1982  i  contributi  di
          previdenza   e   di   assistenza   sociale  e  le  relative
          prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
          sono  calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
          legge  30 aprile  1969,  n. 153. Ai fini delle integrazioni
          salariali  di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle
          indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a
          riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello
          nel  corso  del  quale si e' verificato l'evento o ha avuto
          inizio   la   malattia   o   l'astensione  dal  lavoro  per
          maternita'.  Per  gli infortuni avvenuti successivamente al
          31 dicembre   1981   e   per   le   malattie  professionali
          manifestatesi   dopo   la  data  medesima,  le  prestazioni
          dell'assicurazione   obbligatoria  sono  liquidate,  per  i
          lavoratori  agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato,
          sulla  base  della retribuzione effettiva calcolata secondo
          le  modalita'  previste  dagli articoli 116 e 117 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno   1965,   n.   1124   e  successive  modifiche  e
          integrazioni.   Per   la   liquidazione  delle  rendite  di
          inabilita'  permanente  ed  ai  superstiti, si applicano il
          minimale  ed  il massimale di retribuzione stabiliti per il
          settore  industriale.  Resta  salva, se piu' favorevole, la
          retribuzione  annua  convenzionale  fissata  per il settore
          agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i
          lavoratori   agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato
          valgono,  ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro
          e  delle  malattie professionali, le disposizioni contenute
          in  materia  nel titolo primo del testo unico medesimo. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          da  emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
          verranno  stabilite  le  modalita'  ed  i  tennini  per  la
          dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per
          il  versamento dei contributi di previdenza e di assistenza
          sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico
          degli inadempienti.
              Con  effetto  dal  1o gennaio  1982 il limite minimo di
          retribuzione  giornaliera  per  gli operai agricoli a tempo
          indeterminato,  e'  stabilito  per  tutte  le contribuzioni
          dovute  in  materia di previdenza e assistenza sociale, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          in  riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi
          nazionali  di  categoria.  A  predetti limiti si applica la
          disciplina  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio
          1981,  n.  402,  convertito, con modificazioni, nella legge
          26settembre 1981, n. 537.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera l):
              - La    legge   26 aprile   1985,   n.   162,   recante
          "Provvedimenti  urgenti  per  la  copertura  delle  vacanze
          esistenti   nei   ruoli   organici   del   personale  delle
          cancellerie  e  segreterie giudiziarie" e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   4 maggio  1985,  n.  104.  Il  testo
          dell'art. 7 e' il seguente:
              "Art.  7.  -  Nei  casi  di  assenza  dal servizio, per
          periodi  superiori  a  giorni  sessanta,  del personale del
          ruolo  dei  coadiutori  dattilografi giudiziari, causata da
          aspettativa,   assenza   obbligatoria   e  facoltativa  per
          maternita',  cumulo  di  permessi  sindacali,  i capi degli
          uffici   giudiziari   sono   autorizzati  ad  assumere,  in
          sostituzione  dell'impiegato assente e per tutto il periodo
          dell'assenza,  personale  straordinario  con le modalita' e
          secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c),
          del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
          n. 276.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera m):
              - Il  decreto-legge  4 agosto  1987,  n.  325,  recante
          "Disciplina  temporanea  dei  corsi  per l'accesso ai ruoli
          della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180, e convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Gazzetta
          Ufficiale  3 ottobre  1987,  n. 231). Il testo dell'art. 4,
          comma 1, lettera d), e' il seguente:
              "Art.  4  (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal
          corso:
                a)-c) omissis;
                d) gli  allievi,  e  gli agenti di polizia ausiliari,
          che  siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per
          piu'  di  trenta  giorni,  anche  non  consecutivi,  ovvero
          quaranta  giorni  se  l'assenza  e'  stata  determinata  da
          infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita'
          sia  stata  contratta  a  causa  di  esercitazione pratica,
          l'allievo   e'   ammesso   a  partecipare  al  primo  corso
          successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
          gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta
          giorni  sia stata determinata da maternita', sono ammessi a
          partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
          dal  lavoro  previsto dalle disposizioni sulla tutela delle
          lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera n):
              - Il  decreto-legge  22 gennaio  1990,  n.  6,  recante
          "Soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e
          dei  dipendenti  delle  compagnie e dei gruppi portuali" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18,
          e  convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
          n.  58  (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70). Il testo
          dell'art. 3, comma 1-bis e' il seguente:
              "Art. 3. - 1. Omissis.
              1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti
          delle  compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli
          delle  compagnie  ramo industriale e carenanti del porto di
          Genova,  nonche'  ai  lavoratori e ai dipendenti degli enti
          portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai
          fini    della    maturazione    dei    requisiti   per   il
          prepensionamento,  i  contributi  figurativi del periodo di
          servizio militare, di maturita', nonche' quelli relativi ai
          periodi di cassa integrazione guadagni.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera o):
              - Per il testo dell'art. 7, comma 8, della citata legge
          n. 223/1991, si veda in note all'art. 22, comma 4.
          Note all'art. 85, comma 1, lettera p):
              - Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443,
          recante  "Ordinamento  del  personale  del Corpo di polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre  1990,  n.  395"  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario.
          Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2:
              "2.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di  sesso
          femminile,  la  cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
          determinata  da  maternita',  sono ammessi a partecipare al
          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.".
              - L'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          443/1992, reca:
              "Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 443/1992:
              "Art.  27  (Dimissione  dal  corso per la nomina a vice
          ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Omissis.
              2.  Gli  allievi  ispettori  di sesso femminile, la cui
          assenza  oltre  novanta  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  della Polizia di Stato" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 maggio  1995,  n.  122, supplemento
          ordinario.  Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 4, che
          aggiunge    gli   articoli   24-bis,   24-ter,   24-quater,
          24-quinquies,   24-sexies   e  24-septies  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   24 aprile  1982,  n.  335
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 1982, n.
          158, supplemento ordinario):
              "Art.  24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo
          dei  sovrintendenti  e'  articolato  in  tre qualifiche che
          assumono le seguenti denominazioni:
                vice sovrintendente;
                sovrintendente;
                sovrintendente capo.".
              "Art.  24-ter  (Funzioni  del personale appartenente al
          ruolo  dei  sovrintendenti). - 1. Agli appanenenti al ruolo
          dei  sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente
          di   pubblica   sicurezza   e   di   ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              2.  Il  personale  del  ruolo dei sovrintendenti svolge
          mansioni  esecutive  richiedenti  una adeguata preparazione
          professionale,   con   il   margine   di  iniziativa  e  di
          discrezionalita'  inerente  alle  qualifiche  di  agente di
          pubblica  sicurezza  e di ufficiale di polizia giudiziaria;
          al  suddetto  personale  puo' essere, altresi', affidato il
          comando  di  uno  o  piu' agenti in servizio operativo o di
          piccole  unita'  operative, cui impartisce ordini dei quali
          controlla  l'esecuzione  e di cui risponde; collabora con i
          propri  superiori  gerarchici e puo' sostituirli in caso di
          temporanea assenza o impedimento.
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
          oltre  a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti
          incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
          ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
          di posti di polizia o di unita' equivalenti.
              4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in
          relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di
          addestramento del personale della Polizia di Stato.".
              "Art.    24-quater    (Immissione    nel    ruolo   dei
          sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei
          sovrintendenti  della  Polizia  di Stato si accede mediante
          concorso  interno  per titoli ed esame scritto, consistente
          in  risposte  ad  un  questionario  articolato  su  domande
          tendenti  ad accertare il grado di preparazione culturale e
          professionale,   e  successivo  corso  di  aggiornamento  e
          formazione  professionale  della  durata stabilita di norma
          non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale
          del  ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
          che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione
          delle domande:
                a) abbia  riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
          complessivo non inferiore a buono;
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
              2. I posti sono conferiti:
                a) nel  limite  del  70%  di  posti disponibili, agli
          assistenti capo;
                b) nel  limite  del  30%  dei posti disponibili, agli
          assistenti,  agenti  scelti  e  agenti che abbiano compiuto
          almeno quattro anni di effettivo servizio.
              3.  Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie del
          concorso,  a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
          la  qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di
          servizio e l'eta'.
              4.   Fermo  restando  quanto  stabilito  in  attuazione
          dell'art.  59  della  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  le
          modalita'  di  svolgimento del concorso di cui al comma 1 e
          la  composizione  delle commissioni esaminatrici, nonche' i
          programmi  e le modalita' di svolgimento del corso e quello
          dello   svolgimento   degli   esami   di  fine  corso  sono
          determinati con decreto del Ministro dell'interno.
              5.  I  posti  rimasti  scoperti  in  una categoria sono
          devoluti  ai  concorrenti  dell'altra,  risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
              6.  Coloro  che  al termine del corso sono riconosciuti
          idonei   conseguono   la   nomina   a  vice  sovrintendente
          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
          con decorrenza dalla data di fine dello stesso.".
              "Art.  24-quinquies  (Dimissioni  dal  corso).  - 1. E'
          dimesso  dal  corso di cui all'art. 24-quater, il personale
          che:
                a) dichiara di rinunciare al corso;
                b) non supera gli esami di fine corso;
                c) e'  stato  per  qualsiasi motivo assente dal corso
          per  piu'  di  venti  giorni,  anche  se  non continuativi.
          Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta ad infermita' contratta a
          causa  delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta
          per   motivi   di  servizio,  il  personale  e'  ammesso  a
          partecipare   di  diritto  al  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento  della  sua  idoneita' psico-fisica e sempre
          che   nel  periodo  precedente  a  detto  corso  non  abbia
          riportato    sanzioni   disciplinari   piu'   gravi   della
          deplorazione.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
              3.  E'  espulso  dal corso il personale responsabile di
          infrazioni  punite  con  sanzioni  disciplinari  piu' gravi
          della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con decreto del Capo della polizia -
          direttore  generale  della  pubblica sicurezza, su proposta
          del direttore dell'Istituto.
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio,  viene
          promosso   con   la  stessa  decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici,  attribuita  agli  idonei del corso dal quale e'
          stato  dimesso,  collocandosi  nella stessa graduatoria nel
          posto  che  gli  sarebbe  spettato qualora avesse portato a
          compimento il predetto corso.
              6.  Il  personale che non supera il corso permane nella
          qualifica   rivestita  senza  detrazioni  d'anzianita',  e'
          restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda,
          per  una  sola  volta,  alla frequenza del corso successivo
          purche' continui a possedere i requisiti previsti.".
              "Art.  24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La
          promozione  alla  qualifica di sovrintendente si consegue a
          ruolo  aperto  mediante scrutinio per merito comparativo al
          quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti  che  abbiano
          compiuto   sette   anni   di   effettivo   servizio   nella
          qualifica.".
              "Art.  24-septies (Promozione a sovrintendente capo). -
          1.  La  promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
          consegue  a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per merito
          comparativo  al  quale  sono  ammessi  i sovrintendenti che
          abbiano  compiuto  sette  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.".
          Nota all'art, 85, comma 1, lettera r):
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello
          Stato"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 27 maggio
          1995,  n.  122,  supplemento  ordinario. L'art. 5, comma 2,
          seconda parte, reca testualmente:
              "Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).
          - 1. Omissis.
              2.  Omissis.  Gli allievi agenti di sesso femminile, la
          cui  assenza  oltre  trenta giorni sia stata determinata da
          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera s):
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 40, della
          citata legge n. 335/1995:
              "Art.  1  (Princi'pi  generali;  sistema di calcolo dei
          trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di regime
          dei cumuli). - 1-39. Omissis.
              40.   Per   i   trattamenti  pensionistici  determinati
          esclusivamente   secondo   il  sistema  contributivo,  sono
          riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
                a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
          assistenza  dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
          di centosettanta giorni per ciascun figlio;
                b) per  assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
          sesto  anno  di  eta',  al  coniuge  e  al genitore purche'
          conviventi,  nel  caso  ricorrano  le  condizioni  previste
          dall'art.  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per la
          durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
          massimo complessivo di ventiquattro mesi;
                c) a  prescindere  dall'assenza  o meno dal lavoro al
          momento   del   verificarsi   dell'evento   maternita',  e'
          riconosciuto  alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
          al  requisito di accesso alla pensione di' vecchiaia di cui
          al  comma  19  pari  a  quattro  mesi per ogni figlio e nel
          limite  massimo  di  dodici  mesi.  In alternativa al detto
          anticipo  la  lavoratrice puo' optare per la determinazione
          del   trattamento   pensionistico   con   applicazione  del
          moltiplicatore  di  cui  all'allegata  tabella  A, relativo
          all'eta'        di       accesso       al       trattamento
          pensionistico, maggiorato  di  un anno in caso di uno o due
          figli,  e maggiorato  di  due  anni  in  caso di tre o piu'
          figli.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera t):
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo n. 564/1996:
              "Art.  5  (Periodi  di  interruzione  o sospensione del
          rapporto   di  lavoro).  -  1.  In  favore  degli  iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa
          sostitutive   ed   esclusive,   i   periodi  successivi  al
          31 dicembre   1996,   di  interruzione  o  sospensione  del
          rapporto  di  lavoro previsti da specifiche disposizioni di
          legge  o  contrattuali  e  privi di copertura assicurativa,
          possono  essere  riscattati,  nella  misura  massima di tre
          anni,  a  domanda,  mediante  il  versamento  della riserva
          matematica  secondo  le  modalita' di cui all'art. 13 della
          legge  12 agosto  1962, n. 1338, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
              2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma
          1   possono   essere   autorizzati,  in  alternativa,  alla
          prosecuzione  volontaria  del versamento dei contributi nel
          fondo  pensionistico  di  appartenenza ai sensi della legge
          18 febbraio 1983, n. 47.".
              - Per   il   testo   dell'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma
          2.
              - Per   il   testo   dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma
          3.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera u):
              - La  legge  4 marzo  1997, n. 62, recante "Ratifica ed
          esecuzione  del  memorandum  d'intesa  fra il Governo della
          Repubblica  italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da
          parte  delle  Nazioni  Unite  di  locali  di  installazioni
          militari  in  Italia  per  il  sostegno delle operazioni di
          mantenimento  della  pace,  umanitarie  e  quelle  ad  esse
          relative,  fatto  a Roma il 23 novembre 1994" e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1997, n. 69, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 23 e' il seguente:
              "Art.  23  (Sicurezza sociale). - 1. I membri assegnati
          ai locali sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme
          del  personale  delle Nazioni Unite, ivi compreso l'art. 6,
          contenente  disposizioni  relative  alla  partecipazione al
          Fondo  pensionistico  congiunto del personale delle Nazioni
          Unite,  alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e
          maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in
          caso   di   malattia,   incidente   o   decesso  imputabili
          all'espletamento  di  mansioni  ufficiali  per  conto delle
          Nazioni  Unite.  Di conseguenza, le Parti concordano che le
          Nazioni   Unite   ed   i   membri   assegnati   ai  locali,
          indipendentemente  dalla nazionalita', saranno esentati dal
          versare  tutti  i  contributi  obbligatori  agli  schemi di
          sicurezza  sociale  della Repubblica italiana derivanti dal
          rapporto  di  impiego fra tali membri assegnati ai locali e
          le Nazioni Unite.
              2.  Le  Nazioni Unite concordano che i membri assegnati
          ai  locali,  indipendentemente  dalla nazionalita', avranno
          l'obbligo  di  partecipare,  alle  condizioni  dettate  dal
          Segretario  generale,  allo  schema di assicurazione medica
          istituito  dalle  Nazioni Unite. I familiari e le persone a
          carico,   previste   dalle   disposizioni  applicabili  dei
          regolamenti  e  delle  norme  del  personale  delle Nazioni
          Unite,  avranno  diritto alla copertura dello schema medico
          precedentemente menzionato.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera v):
              - Per  il  testo  dell'art.  59, comma 16, della citata
          legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 64, comma 2.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera w):
              - Il  decreto-legge  20 gennaio  1998,  n.  4,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere
          previdenziale"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 gennaio  1998,  n.  16, e convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52  (Gazzetta  Ufficiale
          21 marzo  1998,  n. 67). Si trascrive il testo dell'art. 2,
          comma 2:
              "Art.  2  (Disposizioni  in materia contributiva). - 1.
          Omissis.
              2.  A  decorrere dal periodo di paga in corso alla data
          di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti
          di  patronato  e  di  assistenza sociale cessa il regime di
          esonero   previsto   dal   decreto   legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  31 ottobre 1947, n. 1304, per il
          personale  dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli
          istituti  medesimi sono tenuti al versamento dei contributi
          per  le  prestazioni  economiche  di  malattia nella misura
          stabilita  dall'art.  31,  comma 5, della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41,  e successive modificazioni, e di maternita'
          nella  misura  prevista  dalla  legge  30 dicembre 1971, n.
          1204,  e  successive  modificazioni.  Gli istituti medesimi
          sono,  altresi',  soggetti alla disciplina dell'assegno per
          il  nucleo  familiare,  ai sensi del decreto-legge 13 marzo
          1988,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          13 maggio  1988, n. 153. I contributi versati anteriormente
          restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini
          delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.".
          Note all'art. 85, comma 1, lettera x):
              - L'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          286/1998, reca:
              "Art.  25  (Previdenza  e  assistenza  per i lavoratori
          stagionali)  (legge  6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In
          considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
          della   loro   specificita',  agli  stranieri  titolari  di
          permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
          seguenti  forme  di  previdenza  e assistenza obbligatoria,
          secondo le norme vigenti nei settori di' attivita':
                a) assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti;
                b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali;
                c) assicurazione contro le malattie;
                d) assicurazione di maternita'.".
              - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 286/1998:
              "Art.  34  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio  sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art. 32). - 1-2. Omissis.
              3.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornate,   non
          rientrante  tra  le  categorie  indicate nei commi 1 e 2 e'
          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,
          infortunio   e  maternita'  mediante  stipula  di  apposita
          polizza  assicurativa con un istituto assicurativo italiano
          o   straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,  ovvero
          mediante  iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida
          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al
          Servizio  sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto a
          titolo  di  panecipazione alle spese un contributo annuale,
          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i
          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito
          nell'anno  precedente  in  Italia e all'estero. L'ammontare
          del  contributo  e'  determinato  con  decreto del Ministro
          della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
          inferiore   al   contributo  minimo  previsto  dalle  norme
          vigenti.".
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 286/1998:
              "Art.  35  (Assistenza  sanitaria per gli stranieri non
          iscritti  al  Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo
          1998, n. 40, art. 33). - 1-2. Omissis.
              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed  al  soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque  essenziali,  ancorche' continuative, per malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva   a  salvaguardia  della  salute  individuale  e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti:
                a) la   tutela   sociale  della  gravidanza  e  della
          maternita',  a  parita'  di  trattamento  con  le cittadine
          italiane,  ai  sensi  della legge 29 luglio 1975, n. 405, e
          della  legge  22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo
          1995  del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   87   del  13 aprile  1995,  a  parita'  di
          trattamento con i cittadini italiani;
                b) la  tutela  della  salute del minore in esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989,  ratificata  e  resa  esecutiva  ai sensi della legge
          27 maggio 1991, n. 176;
                c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
          di   interventi   di  campagne  di  prevenzione  collettiva
          autorizzati dalle regioni;
                d) gli interventi di profilassi internazionale;
                e) la   profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle
          malattie  infettive  ed eventualmente bonifica dei relativi
          focolai.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera y):
              - Per  il  testo  dell'art. 1, comma 5, lettera a), del
          citato  decreto  legislativo  n.  124/1998, si veda in nota
          all'art. 6, comma 3.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera z):
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,
          recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre
          1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da pane dei
          soggetti  pubblici"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 maggio 1999, n. 113. Si trascrive il testo dell'art. 18:
              "Art.  18 (Interruzione volontaria della gravidanza). -
          1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  si  considerano  di rilevante
          interesse    pubblico   i   trattamenti   di   dati   volti
          all'applicazione  della  disciplina  in  materia  di tutela
          sociale  della  maternita'  e  sull'interruzione volontaria
          della    gravidanza,   con   particolare   riferimento   ai
          trattamenti svolti per:
                a) la gestione dei consultori familiari;
                b) l'informazione,  la cura e la degenza delle madri,
          nonche'   per   gli   interventi   di   interruzione  della
          gravidanza.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera aa):
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e),
          del citato decreto legislativo n. 230/1999:
              "Art.  1  (Diritto  alla  salute  dei  detenuti e degli
          internati). - 1. Omissis.
              2.   Il   Servizio  sanitario  nazionale  assicura,  in
          particolare, ai detenuti e agli intemati:
                a)-d) omissis;
                e) l'assistenza  sanitaria  della  gravidanza e della
          maternita',  anche  attraverso il potenziamento dei servizi
          di  informazione  e  dei  consultori,  nonche' appropriate,
          efficaci   ed   essenziali   prestazioni  di'  prevenzione,
          diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera bb):
              - La  legge 2 agosto 1999, n. 302, recante "Ratifica ed
          esecuzione  dell'Accordo  euromediterraneo  che  istituisce
          un'associazione  tra  le  Comunita'  europee e i loro Stati
          membri,  da  una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
          con  sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto
          a  Bruxelles  il  26 febbraio  1996"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  10 settembre 1999, n. 205, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 65 e' il seguente:
              "Art.   65.  -  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dei
          paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina
          ed  i  loro  familiari  conviventi  godono,  in  materia di
          previdenza    sociale,    di   un   regime   caratterizzato
          dall'assenza  di  qualsiasi  discriminazione  basata  sulla
          cittadinanza  rispetto  ai cittadini degli Stati membri nei
          quali essi sono occupati.
              L'espressione  "previdenza  sociale  copre  gli aspetti
          della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso
          di  malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia,
          di  reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro
          e  per  malattie  professionali,  le  indennita' in caso di
          decesso,  i  sussidi  di  disoccupazione  e  di prestazioni
          familiari.
              La  presente  disposizione,  tuttavia,  non  puo' avere
          l'effetto   di  rendere  applicabili  le  altre  norme  sul
          coordinamento  previste  dalla normativa comunitaria basata
          sull'art.  51  del  trattato  CE,  se  non  alle condizioni
          stabilite nell'art. 67 del presente accordo.
              2.  Detti  lavoratori  godono del cumulo dei periodi di
          assicurazione,  di  occupazione o di residenza maturati nei
          diversi  Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le
          rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le
          prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e
          di  maternita',  nonche'  delle  cure per loro e per i loro
          familiari che risiedono nella Comunita'.
              3.  Detti  lavoratori  usufruiscono  delle  prestazioni
          familiari  per i loro familiari residenti all'interno della
          Comunita'.
              4.    Detti    lavoratori    beneficiano   del   libero
          trasferimento  in  Marocco,  ai  tassi applicati secondo la
          legislazione  dello  Stato  membro  o  degli  Stati  membri
          debitori,  delle  pensioni e delle rendite di vecchiaia, di
          reversibilita'  e  per  infortuni  sul  lavoro  o  malattia
          professionale,   nonche'   di   invalidita',   in  caso  di
          infortunio  sul  lavoro  o di malattia professionale, fatta
          eccezione  per  le  prestazioni  speciali  a  carattere non
          contributivo.
              5.  Il  Marocco  concede  ai lavoratori cittadini degli
          Stati   membri  occupati  sul  suo  territorio  e  ai  loro
          familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1,
          3 e 4.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera cc):
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 41, comma 1,
          della citata legge n. 488/1999:
              "Art.  41  (Fondi  speciali).  -  1.  A  decorrere  dal
          1o gennaio  2000  il  Fondo  di previdenza per i dipendenti
          dell'Ente  nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
          aziende  elettriche private e il Fondo di previdenza per il
          personale  addetto  ai  pubblici  servizi di telefonia sono
          soppressi.  Con  effetto  dalla medesima data sono iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti dei lavoratori dipendenti i
          titolari   di   posizioni  assicurative  e  i  titolari  di
          trattamenti  pensionistici diretti e ai superstiti presso i
          predetti   soppressi   fondi.  La  suddetta  iscrizione  e'
          effettuata  con evidenza contabile separata nell'ambito del
          Fondo   pensioni  lavoratori  dipendenti  e  continuano  ad
          applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente
          presso  i  soppressi  fondi.  Con  la stessa decorrenza, in
          relazione  al processo di armonizzazione al regime generale
          delle  aliquote  dovute dal settore elettrico, sono ridotti
          di  3,72  punti  percentuali  il  contributo dovuto per gli
          assegni  al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il
          contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove
          dovuto.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera dd):
              - L'art.  12,  commi  2  e  3,  della  citata  legge n.
          53/2000, reca:
              "Art.  12 (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).
          - 1. Omissis.
              2.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          di   concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  per  la
          solidarieta'  sociale, sentite le parti sociali, definisce,
          con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori
          ai  quali  non si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis
          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma
          1 del presente articolo.
              3.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di   concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  per  la
          solidarieta'  sociale,  provvede, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, ad aggiornare
          l'elenco  dei  lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri di
          cui  all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          25 novembre 1976, n. 1026.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera ee):
              - Il   decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146,
          recante  "Adeguamento  delle  strutture  e  degli  organici
          dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
          per  la  giustizia  minorile, nonche' istituzione dei ruoli
          direttivi   ordinario  e  speciale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
          1999,  n.  266"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 giugno  2000,  n.  132. Si riporta il testo dell'art. 10,
          comma 2, e dell'art. 23, comma 2:
              "Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2.  Il personale che, per giustificato motivo, e' stato
          assente  dal  corso  per piu' di trenta giorni e' ammesso a
          frequentare  un  successivo  corso.  Il  personale di sesso
          femminile,  la  cui  assenza oltre i trenta giorni e' stata
          determinata  da  maternita',  e'  ammesso  a frequentare il
          corso  successivo  ai periodi d'assenza dal lavoro previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
              "Art. 23 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2  Il  personale che, per giustificato motivo, e' stato
          assente  dal  corso  per piu' di trenta giorni e' ammesso a
          frequentare  un  successivo  corso.  Il  personale di sesso
          femminile,  la  cui  assenza oltre i trenta giorni e' stata
          determinata  da  maternita',  e'  ammesso  a frequentare il
          corso  successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Note all'art. 85, comma 1, lettera ff):
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  334,
          recante  "Riordino  dei  ruoli  del  personale  direttivo e
          dirigente  della  Polizia  di  Stato,  a norma dell'art. 5,
          comma  1,  della  legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 novembre  2000,  n.  271,
          supplemento ordinario. Si trascrive il testo degli articoli
          5, 18, 25, comma 3, 32, comma 3, 41, comma 6, 47, comma 3:
              "Art.  5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
          -  1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari
          che:
                a) dichiarano di rinunciare al corso;
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine  del  primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
          idoneita' al servizio di polizia;
                c) non  superano le prove, ovvero non conseguono, nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ed il secondo ciclo del corso;
                d) non superano l'esame finale del corso;
                e) sono    stati   per   qualsiasi   motivo   assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non  consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
          per  infermita'  contratta durante il corso, per infermita'
          dipendente  da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti di
          personale  proveniente  da  altri  ruoli  della  Polizia di
          Stato,  ovvero  per  maternita'  se  si tratta di personale
          femminile.
              2.  I  commissari  la  cui  assenza oltre i centottanta
          giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa
          delle  esercitazioni  pratiche, da infermita' dipendente da
          causa  di  servizio,  ovvero  da maternita' se si tratta di
          personale  femminile,  sono  ammessi a partecipare al primo
          corso  successivo  al  riconoscimento  della loro idoneita'
          psico-fisica,  ovvero  successivo  ai  periodi  di  assenza
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.
              3.  Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
          infrazioni  punibili  con  sanzioni disciplinari piu' gravi
          della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con decreto del capo della polizia -
          direttore  generale  della  pubblica sicurezza, su proposta
          del  direttore  dell'Istituto superiore di polizia, sentito
          il direttore centrale del personale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  28  della legge
          10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
          espulsione  dal  corso  determinano  la  cessazione di ogni
          rapporto   con   l'Amministrazione.   I   provvedimenti  di
          espulsione  costituiscono,  inoltre,  causa  ostativa  alla
          partecipazione  ai  successivi  concorsi  per  la  nomina a
          commissario.".
              "Art.  18  (Dimissioni  dal  corso di formazione). - 1.
          Sono   dimessi  dal  corso  i  vice  commissari  del  ruolo
          direttivo speciale che:
                a) dichiarano di rinunciare al corso;
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine del primo ciclo del corso;
                c) non  superano  le prove, ovvero non conseguono nei
          tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
                d) non superano l'esame finale del corso;
                e) sono    stati   per   qualsiasi   motivo   assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non  consecutivi  e  di  centottanta  giorni per infermita'
          contratta   durante   il   corso,   ovvero  per  infermita'
          dipendente  da  causa di servizio, o, nel caso di personale
          femminile, per maternita'.
              2.  Si  applicano  le  disposizioni  dei commi 2, 3 e 4
          dell'art. 5.
              3.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso   determinano   la   cessazione  dalla  posizione  di
          aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986,
          n.  668,  e  la  restituzione  al  ruolo  di provenienza. I
          provvedimenti  di  espulsione costituiscono, inoltre, causa
          ostativa  alla partecipazione ai successivi concorsi per la
          nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.".
              "Art.  25  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo direttivo speciale). - 1-2. Omissis.
              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
          sono  nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
          e  frequentano  un  corso di formazione di nove mesi presso
          l'Istituto   superiore   di   polizia,  comprensivo  di  un
          tirocinio   operativo  della  durata  di  tre  mesi  presso
          strutture  della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
          le  disposizioni  di  cui all'art. 16, comma 5. Le cause di
          dimissioni  e  di espulsione dal corso sono quelle previste
          dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di
          cui  al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono
          ridotti della meta'.".
              "Art.  32  (Corso  di  formazione  per l'immissione nei
          ruoli dei direttori tecnici). - 1-2. Omissis.
              3.  Per  le  dimissioni  e  le  espulsioni dal corso si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per
          i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera
          e),  del  medesimo articolo, che sono rispettivamente della
          durata di quarantacinque e novanta giorni.".
              "Art.  41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
          direttori tecnici). - 1-5. Omissis.
              6.  Le  cause  di  dimissioni e di espulsione dal corso
          sono  quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi
          massimi  di  assenza  di  cui  al  comma  1, lettera e) del
          medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.".
              "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei direttivi medici). - 1-2. Omissis.
              3.  Per  le  dimissioni  e  le  espulsioni dal corso si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per
          i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera
          e),  del  medesimo articolo, che sono rispettivamente della
          durata di quarantacinque e novanta giorni.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera gg):
              - Per  il  testo  dell'art.  80, comma 12, della citata
          legge n. 388/2000, si veda in nota all'art. 64, comma 2.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera a):
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 1403/1971, si veda in nota all'art. 62, comma
          2.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera b):
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 1026, si veda in nota all'art. 7, comma 1.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera c):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.   382,   recante  "Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica" e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 luglio   1980,   n.  209,
          supplemento ordinario. L'art. 58, comma quarto, reca:
              "Art.  58  (Inquadramento  nel  ruolo  dei  ricercatori
          universitari).  -  (Omissis).  Il  congedo obbligatorio per
          maternita'  o  per servizio militare di leva non pregiudica
          il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'.".
          Note all'art. 85, comma 2, lettera d):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  337,  recante  "Ordinamento  del personale della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o   tecnica",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 giugno  1982,  n. 158, supplemento ordinario. Si riporta
          l'art. 20-quinquies, comma 2:
              "Art.   20-quinquies   (Dimissioni  dal  corso).  -  1.
          Omissis.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
              -  L'art.  25-quater,  comma  2, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 337/1982, reca:
              "Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera e):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  2 giugno 1982, recante "Disposizioni in materia di
          contributi  previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
          agricoli   a  tempo  indeterminato",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1982, n. 159.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera f):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 23 maggio 1991, recante "Disposizioni di attuazione
          dell'art.  2,  secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          8 giugno 1991, n. 133.
          Note all'art. 85, comma 2, lettera g):
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 aprile  1994,  n.  439,  recante  "Regolamento relativo'
          all'accesso  alla  qualifica  di  dirigente"  e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1994, n. 159. Si riporta
          il testo dell'art. 14:
              "Art.  14  (Riammissione  al  corso  successivo).  - 1.
          Coloro  che  non  abbiano  potuto  iniziare o proseguire la
          frequenza  del  corso  a  causa  degli obblighi connessi al
          servizio militare, oppure per maternita' o per gravi motivi
          di   salute,   da  comprovare  tempestivamente  con  idonea
          documentazione,   possono   chiedere,   purche'  ancora  in
          possesso  dei  requisiti  prescritti,  di essere ammessi al
          corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  287,
          recante  "Riordino  della  Scuola  superiore della pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1999,  n.  193.  Si  riporta il testo
          dell'art. 10, comma 1, lettera c):
              "Art. 10 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
                a)-b) omissis;
                c) il   regolamento   2l aprile  1994,  n.  439,  con
          decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei
          vincitori  del  secondo  corso-concorso  per l'accesso alla
          dirigenza.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera h):
              - Il  decreto  del Ministro della sanita' 6 marzo 1995,
          recante  "Aggiornamento  del decreto ministeriale 14 aprile
          1984,   recante:   Protocolli  di  accesso  agli  esami  di
          laboratorio  e  di  diagnostica strumentale per le donne in
          stato   di   gravidanza   ed   a  tutela  della  maternita'
          responsabile",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 aprile 1995, n. 87.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera i):
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
          1997,  n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in
          materia   di   ordinamento   dei   segretari   comunali   e
          provinciali,  a  norma  dell'art. 17, comma 78, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3.  Si riportano l'art. 8,
          comma 4, e l'art. 19, comma 3:
              "Art.  8  (Misure  per  la  pari  opportunita'). - 1-3.
          Omissis.
              4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per
          maternita'  di  cui  agli  articoli 4, 5 e 7 della legge n.
          1204   del   1971,  ovvero  di  astensione  obbligatoria  o
          facoltativa  per  adozione  o affidamento di cui all'art. 6
          della  legge  n.  903  del  1977,  il  cui  periodo  non va
          computato  ai  fini  del raggiungimento del termine massimo
          previsto   per   il   collocamento  in  disponibilita',  il
          segretario  comunale  e provinciale mantiene la titolarita'
          della  sede  con oneri a carico dell'ente presso cui presta
          servizio.  In  tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia
          gli  oneri  per la supplenza con l'imputazione sul fondo di
          mobilita' di cui all'art. 17, comma 80, della legge.".
              "Art.  19  (Collocamento  in disponibilita'. Criteri di
          utilizzazione). - 1- 2. Omissis.
              3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 17, comma
          69,  della  legge,  per le supplenze in caso di assenza del
          segretario   per   aspettativa,   per  mandato  politico  o
          sindacale,  per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
          superiore  a  sei mesi, il segretario supplente e' indicato
          dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
          sono  collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
          determinati dal consiglio nazionale di amministrazione".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera j):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante "Regolamento recante
          norme  di  attuazione  dei  princi'pi  e dei criteri di cui
          all'art.  18  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  sui
          tirocini  formativi e di orientamento", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 maggio  1998,  n.  108.  Si riporta
          l'art. 7, comma 2:
              "Art. 7 (Durata). - 1. Omissis.
              2.  Nel  computo dei limiti sopra indicati non si tiene
          conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
          servizio  militare  o di quello civile, nonche' dei periodi
          di astensione obbligatoria per maternita'".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera k):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  27 maggio  1998,  recante "Estensione della tutela
          della  maternita'  e  dell'assegno al nucleo familiare", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera l):
              - Il  decreto  del  Ministro della sanita' 10 settembre
          1998,   recante  "Aggiornamento  del  decreto  ministeriale
          6 marzo   1995   concernente  l'aggiornamento  del  decreto
          ministeriale  14 aprile  1984 recante protocolli di accesso
          agli  esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per
          le   donne  in  stato  di  gravidanza  ed  a  tutela  della
          maternita'",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre 1998, n. 245. Si riporta l'art. 1, comma 1:
              "Art.  1.  -  1.  Sono  escluse dalla partecipazione al
          costo,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5, lettera a), del
          decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni
          di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio e le altre
          prestazioni  specialistiche  per la tutela della maternita'
          indicate  dal  presente  decreto e dagli allegati A, B e C,
          che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture
          sanitarie  pubbliche  e private accreditate, ivi compresi i
          consultori   familiari.   Sono   comunque   escluse   dalla
          partecipazione   al  costo  le  visite  mediche  periodiche
          ostetrico-ginecologiche".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera m):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   12 febbraio   1999,   recante  "Approvazione  del
          regolamento  di  assicurazione  dell'Istituto di previdenza
          per  il  settore  marittimo",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  22 aprile 1999, n. 93. Si riportano gli articoli
          1 e 3:
              "Art.  1.  -  1.  L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione
          obbligatoria  degli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie
          professionali  prevista  dal  decreto  del Presidente della
          Repubblica   30 giugno   1965,   n.   1124,   e  successive
          modificazioni   e   integrazioni   e  gia'  demandata  alle
          soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena,
          per  gli  addetti  alla navigazione marittima ed alla pesca
          marittima, salve le disposizioni di leggi speciali.
              2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e
          per  il  personale navigante dell'aviazione civile, per gli
          addetti  agli  uffici delle societa' di navigazione e delle
          organizzazioni  sindacali  di  categoria  autorizzate, alla
          riscossione  dei  contributi  di  malattia  e maternita' ai
          sensi   dell'art.   1,   ultimo   comma  del  decreto-legge
          30 dicembre   1979,   n.   663,   convertito   nella  legge
          29 febbraio  1980,  n. 33, erogando le relative prestazioni
          economiche,   come   previste   dall'art.  3  del  presente
          regolamento.
              3.  L'I.P.SE.MA.  esercita,  inoltre,  per  gli  stessi
          soggetti  obbligatoriamente  assicurati, l'assicurazione di
          prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste
          da  leggi,  contratti  collettivi,  regolamenti  organici o
          convenzioni  di  arruolamento  e di prestazioni integrative
          previste   da   leggi,   regolamenti  o  accordi  sindacali
          nazionali.  L'Istituto  puo' anche assumere l'assicurazione
          degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di
          navi iscritte in compartimenti esteri, nonche' a fungere da
          ente  collettore di altri contributi e di quote associative
          delle  categorie  per  le quali esercita le attribuzioni di
          cui al presente regolamento".
              "Art.  3. - 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche
          di  malattia  e maternita' erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi
          del  decreto-legge  n.  663/1979, convertito nella legge n.
          33/1980:
                a) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6
          del   regio   decreto-legge  23 settembre  1937,  n.  1918,
          convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831:
                  gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite
          di ruolo di equipaggio;
                  gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando
          si  tratta  di  navi  di  stazza lorda superiore alle dieci
          tonnellate  o  con  apparato motore superiore ai 25 cavalli
          asse  o  30  cavalli indicati anche se costituisca mezzo di
          propulsione ausiliario;
                  gli  equipaggi  di natanti e galleggianti adibiti a
          servizi o lavori portuali;
                b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7
          del  citato  regio  decreto-legge  n. 1918/1937, convertito
          nella legge n. 831/1938:
                  gli  equipaggi  delle  navi  da  traffico munite di
          ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle
          navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate
          adibite alla pesca oltre gli stretti;
                c) per    le   prestazioni   previste   dalla   legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni:
                  il  personale  facente parte degli equipaggi di cui
          alla lettera a) del presente articolo;
                  il  personale  navigante dell'aviazione civile, gli
          addetti  agli  uffici delle societa' di navigazione e delle
          organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.
              2.  Hanno,  inoltre, titolo alle prestazioni economiche
          di  una  giornata  di  paga  di cui all'art. 13 della legge
          4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera n):
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca   scientifica   30 aprile  1999,  n.  224,  recante
          "Regolamento  recante  norme  in  materia  di  dottorato di
          ricerca",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio
          1999, n. 162. L'art. 6, comma 2, reca:
              "Art.  6 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo).
          - 1. Omissis.
              2.  I  regolamenti universitari disciplinano obblighi e
          diritti   dei   dottorandi,   nonche'   la   sospensione  o
          l'esclusione  dal  corso su decisione motivata del collegio
          dei  docenti,  previa  verifica  dei  risultati conseguiti,
          fatti  salvi  i  casi di maternita', di grave e documentata
          malattia  e di servizio militare. In caso di sospensione di
          durata  superiore  a trenta giorni, ovvero di esclusione al
          corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera o):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   4 agosto   1999,   recante   "Determinazione   di
          particolari  disposizioni  di tutela dei conduttori di beni
          ad  uso  abitativo da dismettere, ove versino in condizioni
          di  disagio  economico  e  sociale, ovvero in presenza, nel
          nucleo  familiare  del  conduttore medesimo, di soggetto di
          cui  all'art.  3  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera p):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.  394,  recante  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n. 286", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 novembre  1999,  n. 258, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 42, comma 6, e' il seguente:
              "Art.  42  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio sanitario nazionale). - 1-5. Omissis.
              6.  Fuori  dai  casi  di  cui all'art. 34, comma 1, del
          testo  unico,  in  alternativa  all'assicurazione contro il
          rischio  di  malattia,  infortunio  e  maternita'  prevista
          dall'art.  34,  comma  3, del medesimo testo unico, e fatta
          salva  la specifica disciplina di cui al successivo comma 4
          dello    stesso   articolo,   concernente   gli   stranieri
          regolarmente  soggiornanti per motivi di studio o collocati
          "alla  pari  , lo straniero che abbia richiesto un permesso
          di  soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere
          l'iscrizione  volontaria  al  Servizio sanitario nazionale,
          previa corresponsione del contributo prescritto.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera q):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  20 dicembre  1999,  n.  553,  recante "Regolamento
          attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS,
          del  Fondo  per  la  gestione  speciale  di cui all'art. 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo
          comitato  amministratore, ai sensi dell'art. 58 della legge
          17 maggio  1999,  n.  144",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera r):
              - Il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000,
          recante  "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile
          relativo  al  "Piano  sanitario  nazionale  per il triennio
          1998-2000", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno
          2000, n. 131.