Art. 85 Disposizioni in vigore 1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103; c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121; i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402; n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58; o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449; w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52; x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230; bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto: ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403; b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982; f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991; g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995; i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142; k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998; l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998; m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999; n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224; o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999; p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553; r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.
Note all'art. 85, comma 1: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 72, comma 1, e' il seguente: "Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera a): - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario. L'art. 41 reca: "Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'. Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera b): - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 157-sexies, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legislativo 7 aprile 2000, n. 103 e' il seguente: "Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e' regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi quarantacinque giorni e, nei successivi quindici giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di ventiquattro giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato puo' essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non piu' di tre mesi. La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non puo' superare i dodici mesi in un quinquennio.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera c): - Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 457/1972, si veda in nota all'art. 63, comma 5. Nota all'art. 85, comma 1, lettera d): - La legge 18 maggio 1973, n. 304, recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1973, n. 155. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10. - 1. Ogni parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente Accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternita' o incidente. 2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunita' europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prendera' a suo carico tutte le spese. 3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni Parte contraente in conformita' delle disposizioni dell'art. 19, paragrafo 2.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera e): - Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c) della citata legge n. 903/1977, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Omissis. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) omissis; b) omissis; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera f): - L'art. 74, della citata legge n. 833/1978, reca: "Art. 74 (Indennita' economiche temporanee). - A decorrere dal 1o gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternita' previste dalle vigenti disposizioni in materia gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni e' devoluta all'INPS ed e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si' provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera g): - Per il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2. Nota all'art. 85, comma 1, lettera h): - La legge 1o aprile 1981, n. 121 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario. L'art. 54, comma 2, reca: "Art. 54 (Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia). - Omissis. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera i): - Il testo dell'art. 12, della citata legge n. 155/1981, e' il seguente: "Art. 12 (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi). - A decorrere dal 1o gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternita' nonche' di quelli previsti all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' riscosso, con apposito bollettino, in un'unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce. In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale e' fissato il 25 luglio 1981. Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternita' nonche' a quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavori autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo contenzioso. I contributi afferenti periodi anteriori alla iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme, accessorie, nonche' eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli gia' emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini. In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attivita' svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellaziqne stessa. La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e' interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956. n. 860, ed all'art. 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi. Il disposto di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente. I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera j): - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 168/1981, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331: "Art. 8-bis. Ai tini di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unita' sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternita' attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanita'.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera k): - L'art. 14 del citato decreto-legge n. 791/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1982, reca: "Art. 14. - In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di' natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, e' riconosciuto dal 1o gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro. L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fluiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini. L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attivita' di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attivita' di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni piu' favorevoli. Abrogato. Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno centocinquantuno giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno cinquantuno giornate nell'anno 1982. Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1o gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere piu' il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere dal 1o gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternita'. Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalita' ed i tennini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti. Con effetto dal 1o gennaio 1982 il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, e' stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. A predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26settembre 1981, n. 537.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera l): - La legge 26 aprile 1985, n. 162, recante "Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. Il testo dell'art. 7 e' il seguente: "Art. 7. - Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternita', cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalita' e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera m): - Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180, e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231). Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera d), e' il seguente: "Art. 4 (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal corso: a)-c) omissis; d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera n): - Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18, e convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70). Il testo dell'art. 3, comma 1-bis e' il seguente: "Art. 3. - 1. Omissis. 1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonche' ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, di maturita', nonche' quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera o): - Per il testo dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 223/1991, si veda in note all'art. 22, comma 4. Note all'art. 85, comma 1, lettera p): - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2: "2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". - L'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 443/1992, reca: "Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 443/1992: "Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Omissis. 2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera a): - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, che aggiunge gli articoli 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario): "Art. 24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo.". "Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appanenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti. 4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.". "Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. I posti sono conferiti: a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo; b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'. 4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.". "Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 24-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita', e' restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo purche' continui a possedere i requisiti previsti.". "Art. 24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.". "Art. 24-septies (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.". Nota all'art, 85, comma 1, lettera r): - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 2, seconda parte, reca testualmente: "Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente). - 1. Omissis. 2. Omissis. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera s): - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della citata legge n. 335/1995: "Art. 1 (Princi'pi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di regime dei cumuli). - 1-39. Omissis. 40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di' vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera t): - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 564/1996: "Art. 5 (Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.". - Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma 2. - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma 3. Nota all'art. 85, comma 1, lettera u): - La legge 4 marzo 1997, n. 62, recante "Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1997, n. 69, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 23 e' il seguente: "Art. 23 (Sicurezza sociale). - 1. I membri assegnati ai locali sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme del personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'art. 6, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo pensionistico congiunto del personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai locali, indipendentemente dalla nazionalita', saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai locali e le Nazioni Unite. 2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai locali, indipendentemente dalla nazionalita', avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei regolamenti e delle norme del personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera v): - Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 64, comma 2. Nota all'art. 85, comma 1, lettera w): - Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1998, n. 16, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67). Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2: "Art. 2 (Disposizioni in materia contributiva). - 1. Omissis. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.". Note all'art. 85, comma 1, lettera x): - L'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, reca: "Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di' attivita': a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternita'.". - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/1998: "Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32). - 1-2. Omissis. 3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di panecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.". - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/1998: "Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33). - 1-2. Omissis. 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera y): - Per il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 124/1998, si veda in nota all'art. 6, comma 3. Nota all'art. 85, comma 1, lettera z): - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da pane dei soggetti pubblici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113. Si trascrive il testo dell'art. 18: "Art. 18 (Interruzione volontaria della gravidanza). - 1. Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per: a) la gestione dei consultori familiari; b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della gravidanza.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera aa): - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo n. 230/1999: "Art. 1 (Diritto alla salute dei detenuti e degli internati). - 1. Omissis. 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli intemati: a)-d) omissis; e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita', anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonche' appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di' prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;". Nota all'art. 85, comma 1, lettera bb): - La legge 2 agosto 1999, n. 302, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 65 e' il seguente: "Art. 65. - 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e di prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'art. 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'art. 67 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera cc): - Si trascrive il testo vigente dell'art. 41, comma 1, della citata legge n. 488/1999: "Art. 41 (Fondi speciali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera dd): - L'art. 12, commi 2 e 3, della citata legge n. 53/2000, reca: "Art. 12 (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria). - 1. Omissis. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera ee): - Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132. Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 23, comma 2: "Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis. 2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". "Art. 23 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis. 2 Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". Note all'art. 85, comma 1, lettera ff): - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, supplemento ordinario. Si trascrive il testo degli articoli 5, 18, 25, comma 3, 32, comma 3, 41, comma 6, 47, comma 3: "Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.". "Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso; c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternita'. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.". "Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale). - 1-2. Omissis. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.". "Art. 32 (Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1-2. Omissis. 3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.". "Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1-5. Omissis. 6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.". "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici). - 1-2. Omissis. 3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.". Nota all'art. 85, comma 1, lettera gg): - Per il testo dell'art. 80, comma 12, della citata legge n. 388/2000, si veda in nota all'art. 64, comma 2. Nota all'art. 85, comma 2, lettera a): - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403/1971, si veda in nota all'art. 62, comma 2. Nota all'art. 85, comma 2, lettera b): - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026, si veda in nota all'art. 7, comma 1. Nota all'art. 85, comma 2, lettera c): - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario. L'art. 58, comma quarto, reca: "Art. 58 (Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari). - (Omissis). Il congedo obbligatorio per maternita' o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'.". Note all'art. 85, comma 2, lettera d): - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario. Si riporta l'art. 20-quinquies, comma 2: "Art. 20-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". - L'art. 25-quater, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, reca: "Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.". Nota all'art. 85, comma 2, lettera e): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982, recante "Disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1982, n. 159. Nota all'art. 85, comma 2, lettera f): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991, recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1991, n. 133. Note all'art. 85, comma 2, lettera g): - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, recante "Regolamento relativo' all'accesso alla qualifica di dirigente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1994, n. 159. Si riporta il testo dell'art. 14: "Art. 14 (Riammissione al corso successivo). - 1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per maternita' o per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purche' ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c): "Art. 10 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati: a)-b) omissis; c) il regolamento 2l aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.". Nota all'art. 85, comma 2, lettera h): - Il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995, recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984, recante: Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1995, n. 87. Nota all'art. 85, comma 2, lettera i): - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3. Si riportano l'art. 8, comma 4, e l'art. 19, comma 3: "Art. 8 (Misure per la pari opportunita'). - 1-3. Omissis. 4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita' di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204 del 1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903 del 1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilita', il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarita' della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilita' di cui all'art. 17, comma 80, della legge.". "Art. 19 (Collocamento in disponibilita'. Criteri di utilizzazione). - 1- 2. Omissis. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione". Nota all'art. 85, comma 2, lettera j): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante "Regolamento recante norme di attuazione dei princi'pi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. Si riporta l'art. 7, comma 2: "Art. 7 (Durata). - 1. Omissis. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche' dei periodi di astensione obbligatoria per maternita'". Nota all'art. 85, comma 2, lettera k): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, recante "Estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171. Nota all'art. 85, comma 2, lettera l): - Il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998, recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternita'", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1998, n. 245. Si riporta l'art. 1, comma 1: "Art. 1. - 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternita' indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche". Nota all'art. 85, comma 2, lettera m): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999, recante "Approvazione del regolamento di assicurazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1999, n. 93. Si riportano gli articoli 1 e 3: "Art. 1. - 1. L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni e gia' demandata alle soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, salve le disposizioni di leggi speciali. 2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle societa' di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, alla riscossione dei contributi di malattia e maternita' ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, erogando le relative prestazioni economiche, come previste dall'art. 3 del presente regolamento. 3. L'I.P.SE.MA. esercita, inoltre, per gli stessi soggetti obbligatoriamente assicurati, l'assicurazione di prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste da leggi, contratti collettivi, regolamenti organici o convenzioni di arruolamento e di prestazioni integrative previste da leggi, regolamenti o accordi sindacali nazionali. L'Istituto puo' anche assumere l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri, nonche' a fungere da ente collettore di altri contributi e di quote associative delle categorie per le quali esercita le attribuzioni di cui al presente regolamento". "Art. 3. - 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche di malattia e maternita' erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi del decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980: a) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831: gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite di ruolo di equipaggio; gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando si tratta di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario; gli equipaggi di natanti e galleggianti adibiti a servizi o lavori portuali; b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7 del citato regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito nella legge n. 831/1938: gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti; c) per le prestazioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni: il personale facente parte degli equipaggi di cui alla lettera a) del presente articolo; il personale navigante dell'aviazione civile, gli addetti agli uffici delle societa' di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate. 2. Hanno, inoltre, titolo alle prestazioni economiche di una giornata di paga di cui all'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.". Nota all'art. 85, comma 2, lettera n): - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224, recante "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162. L'art. 6, comma 2, reca: "Art. 6 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo). - 1. Omissis. 2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonche' la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.". Nota all'art. 85, comma 2, lettera o): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999, recante "Determinazione di particolari disposizioni di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197. Nota all'art. 85, comma 2, lettera p): - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 42, comma 6, e' il seguente: "Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1-5. Omissis. 6. Fuori dai casi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternita' prevista dall'art. 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari , lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.". Nota all'art. 85, comma 2, lettera q): - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, recante "Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87. Nota all'art. 85, comma 2, lettera r): - Il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000, recante "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131.