Art. 87.
              Disposizioni regolamentari di attuazione

  1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
attuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente
testo unico.
  2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  novembre  1976,  n.  1026, che fanno riferimento alla
disciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
 
          Note all'art. 87, comma 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          citata legge n. 400/1988:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogata.".
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma
          1.
          Note all'art. 87, comma 2:
              - La  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela
          delle  lavoratrici  madri",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14.