Art. 88. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Veronesi, Ministro della sanita' Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino