Art. 82 (L) 
       Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 
          negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
              (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; 
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; 
      decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 
 
  1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici  e  privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo,  sono
eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30  marzo
1971, n. 118, e successive  modificazioni,  alla  sezione  prima  del
presente capo, al regolamento approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503,  recante   norme   per
l'eliminazione delle  barriere  architettoniche,  e  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
  2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al  pubblico  soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,
nonche' ai vincoli previsti da  leggi  speciali  aventi  le  medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi
6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo,  la
conformita' alle norme vigenti in  materia  di  accessibilita'  e  di
superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con
opere provvisionali, come definite dall'articolo 7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle  quali  sia
stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'. 
  3.  Alle  comunicazioni  allo  sportello  unico  dei  progetti   di
esecuzione dei  lavori  riguardanti  edifici  pubblici  e  aperti  al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai  sensi  dell'articolo  22,  sono
allegate  una  documentazione  grafica   e   una   dichiarazione   di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e  di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del  comma
2 del presente articolo. 
  4. Il rilascio del permesso di costruire per le  opere  di  cui  al
comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita'  del  progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile  del  competente  ufficio  comunale,  nel
rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al  comma
1, deve accertare che le opere siano state  realizzate  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle  barriere
architettoniche.  A  tal  fine  puo'   richiedere   al   proprietario
dell'immobile  o  all'intestatario  del  permesso  di  costruire  una
dichiarazione resa sotto forma  di  perizia  giurata  redatta  da  un
tecnico abilitato. 
  5. La richiesta di modifica di destinazione  d'uso  di  edifici  in
luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico   e'   accompagnata   dalla
dichiarazione di cui al comma  3.  Il  rilascio  del  certificato  di
agibilita' e' condizionato alla verifica  tecnica  della  conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile. 
  6. Tutte le opere  realizzate  negli  edifici  pubblici  e  privati
aperti al pubblico  in  difformita'  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  accessibilita'  e   di   eliminazione   delle   barriere
architettoniche, nelle quali le difformita'  siano  tali  da  rendere
impossibile  l'utilizzazione  dell'opera  da  parte   delle   persone
handicappate, sono dichiarate inagibili. 
  7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno  per
la propria competenza, sono direttamente responsabili,  relativamente
ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.  Essi
sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con  la  sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso  da  uno  a
sei mesi. 
  8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41  del
1986, sono modificati con  integrazioni  relative  all'accessibilita'
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione  e
alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione  di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione  della  segnaletica
installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone
handicappate. 
  9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di  cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del   1971,
all'articolo 2 del  citato  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui
alla sezione prima  del  presente  capo,  e  al  citato  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.  236.  Le  norme  dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti  con  le  disposizioni  del
presente articolo perdono efficacia. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.