Art. 98
                              Sanzioni

  1.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
  2.  In  caso  di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico  senza  la  relativa  autorizzazione  generale, il Ministero
commina,   se   il   fatto   non   costituisce  reato,  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  1.500,00 ad euro 250.000,00, da
stabilirsi  in  equo  rapporto  alla  gravita' del fatto. Se il fatto
riguarda  la  installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici,
la sanzione minima e' di euro 5.000,00.
  3.  Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si applica la pena della
reclusione  da  uno  a  tre  anni.  La  pena e' ridotta alla meta' se
trattasi  di  impianti  per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
  4.  Chiunque  realizza  trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  5.  Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma 2, il
trasgressore  e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
al  doppio  dei  diritti  amministrativi  e  dei  contributi,  di cui
rispettivamente  agli  articoli  34  e  35, commisurati al periodo di
esercizio  abusivo  accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
  6.   Indipendentemente  dai  provvedimenti  assunti  dall'Autorita'
giudiziaria  e  fermo  restando  quanto  disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero,   ove   il  trasgressore  non  provveda,  puo'  provvedere
direttamente,  a  spese  del  possessore,  a  suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
  7.  Nel  caso  di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per
piu'  di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso
comma 2.
  8.  In  caso  di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico  in  difformita'  a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo
25,   comma  4,  il  Ministero  irroga  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
  9.  Fermo  restando  quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti
che  non  provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla
comunicazione  dei  documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero   o  dall'Autorita',  gli  stessi,  secondo  le  rispettive
competenze,  comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500,00 ad euro 115.000,00.
  10.  Ai  soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive competenze, espongono
dati   contabili   o  fatti  concernenti  l'esercizio  delle  proprie
attivita'  non  corrispondenti al vero, si applicano le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
  11.  Ai  soggetti  che non ottemperano agli ordini ed alle diffide,
impartiti  ai  sensi  del  Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi,  secondo  le  rispettive  competenze,  comminano una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se
l'inottemperanza  riguarda  provvedimenti  adottati dall'Autorita' in
ordine  alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
significativo  potere  di  mercato,  si  applica  a  ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per  cento  e  non  superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione  della  contestazione,  relativo  al  mercato  al quale
l'inottemperanza si riferisce.
  12.  Nei  casi  previsti  dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di
mancato  pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui
agli  articoli  34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se
la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due
volte  in  un  quinquennio,  il  Ministero  o l'Autorita', secondo le
rispettive  competenze  e  previa  contestazione, possono disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la  revoca  dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso.  Nei  predetti  casi,  il  Ministero  o  l'Autorita',  rimangono
esonerati  da  ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non
sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
  13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III
del  presente  Titolo,  nonche'  nell'articolo  80,  il  Ministero  o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
  14.  In  caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori
di   cui   all'articolo   96,   il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la
violazione  degli  anzidetti  obblighi  e'  di particolare gravita' o
reiterata  per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due  mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione  generale.  In  caso di
integrale   inosservanza   della  condizione  n.  11  della  parte  A
dell'allegato    n.    1,    il    Ministero    dispone   la   revoca
dell'autorizzazione generale.
  15.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,
4,  5  e  8  dell'articolo  95,  indipendentemente  dalla sospensione
dell'esercizio  e  salvo  il  promuovimento  dell'azione  penale  per
eventuali   reati,   il   trasgressore  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
  16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
60,  61,  70,  71,  72  e  79  il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive   competenze,   comminano   una   sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
  17.  Restano  ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le
sanzioni  di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
 
          Note all'art. 98:
              - Si riporta il testo dell'art. 2621 del codice civile:
              "Art.    2621    (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizioni  di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
          che  il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
          la  reclusione  da uno a cinque anni e con la multa da lire
          due milioni a venti milioni:
                1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
          i  direttori  generali,  i sindaci e i liquidatori, i quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali,  fraudolentemente  espongono fatti non rispondenti
          al  vero  sulla  costituzione o sulle condizioni economiche
          della  societa'  o  nascondono  in  tutto  o in parte fatti
          concernenti le condizioni medesime;
                2)  gli amministratori e i direttori generali che, in
          mancanza  di  bilancio approvato o in difformita' da esso o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono  o pagano utili fittizi o che non possono essere
          distribuiti;
                3)  gli  amministratori  e  i  direttori generali che
          distribuiscono acconti sui dividendi :
                  a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
                  b) ovvero  in  misura  superiore  all'importo degli
          utili  conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per  obbligo  legale  o  statutario  e  delle perdite degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
                  c) ovvero  in mancanza di approvazione del bilancio
          dell'esercizio   precedente   o   del  prospetto  contabile
          previsto   nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure  in
          difformita'  da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
          un prospetto contabile falsi.".
              - Per  l'art.  1,  commi  29,  30,  31 e 32 della legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" si
          vedano le note all'art. 25.