Art. 70 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel  mercato  del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: 
a) dei piccoli lavori domestici a carattere  straordinario,  compresa
   la assistenza domiciliare  ai  bambini  e  alle  persone  anziane,
   ammalate o con handicap; 
b) dell'insegnamento privato supplementare; 
c)  dei  piccoli  lavori  di  giardinaggio,  nonche'  di  pulizia   e
manutenzione di edifici e monumenti; 
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali
o caritatevoli; 
e) della  collaborazione  con  enti  pubblici   e   associazioni   di
   volontariato per lo  svolgimento  di  lavori  di  emergenza,  come
   quelli dovuti a calamita'  o  eventi  naturali  improvvisi,  o  di
   solidarieta'. 
  2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1,  anche  se  svolte  a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura  meramente
occasionale e accessoria, intendendosi  per  tali  le  attivita'  che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore  a
trenta giorni nel corso dell'anno solare e che,  in  ogni  caso,  non
danno complessivamente luogo a  compensi  superiori  a  3  mila  euro
sempre nel corso di un anno solare.