Art. 71.
                   Prestatori di lavoro accessorio

  1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
    a) disoccupati da oltre un anno;
    b) casalinghe, studenti e pensionati;
    c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
    d)   lavoratori  extracomunitari,  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni
di  lavoro  accessorio,  comunicano la loro disponibilita' ai servizi
per   l'impiego   delle   province,   nell'ambito   territoriale   di
riferimento,  o  ai  soggetti  accreditati  di  cui all'articolo 7. A
seguito   della   loro  comunicazione  i  soggetti  interessati  allo
svolgimento  di  prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.