Art. 72 
                  Disciplina del lavoro accessorio 
 
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio  i  beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro. 
  2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce  il
proprio compenso presso uno o piu' enti o societa'  concessionari  di
cui al comma 5 all'atto della restituzione  dei  buoni  ricevuti  dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a
5,8 euro per ogni  buono  consegnato.  Tale  compenso  e'  esente  da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
  3. L'ente o societa' concessionaria  provvede  al  pagamento  delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati  anagrafici  e  il  codice  fiscale  e
provvedendo per suo conto  al  versamento  dei  contributi  per  fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro. 
  4. L'ente o societa'  concessionaria  trattiene  l'importo  di  0,2
euro, a titolo di rimborso spese. 
  5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  individua   gli   enti   e   le   societa'
concessionarie  alla  riscossione  dei  buoni,  nonche'  i   soggetti
autorizzati alla  vendita  dei  buoni  e  regolamenta,  con  apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di  cui
al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. 
 
          Nota all'art. 72: 
              - Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge  8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente: 
              "26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".