Art. 73
                            Aggiornamenti

  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti  di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi  normativi,  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino
siano  attuati  esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni contenute nel presente codice.