Art. 42. 
Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione  delle
                              frequenze 
 
  1. Lo spettro elettromagnetico costituisce  risorsa  essenziale  ai
fini  dell'attivita'  radiotelevisiva.  I   soggetti   che   svolgono
attivita'  di  radiodiffusione  sono  tenuti  ad  assicurare  un  uso
efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare
a: .i=4; a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete; 
    b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; 
    c) evitare  rischi  per  la  salute  umana,  nel  rispetto  della
normativa nazionale e internazionale; 
    d) garantire la qualita'  dei  segnali  irradiati,  conformemente
alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate
in sede internazionale; 
    e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo; 
    f)  assicurare  che   le   proprie   emissioni   non   provochino
interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze; 
    g)  rispettare  le  norme   concernenti   la   protezione   delle
radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del  volo
di  cui  alla  legge  8  aprile  1983,  n.  110,  estese,  in  quanto
applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di  polizia
ed agli altri servizi pubblici essenziali. 
  2. L'assegnazione  delle  radiofrequenze  avviene  secondo  criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 
  3. Il Ministero adotta il piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti  l'Autorita',
i Ministeri dell'interno, della difesa, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo  e
gli operatori di comunicazione elettronica ad uso  pubblico,  nonche'
il Consiglio superiore delle comunicazioni. 
  4. Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato,  con  le
modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual
volta il Ministero ne ravvisi la necessita'. 
  5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di  assegnazione
delle  frequenze  radiofoniche  e  televisive  in  tecnica  digitale,
garantendo su tutto il  territorio  nazionale  un  uso  efficiente  e
pluralistico della risorsa radioelettrica,  una  uniforme  copertura,
una razionale distribuzione delle risorse fra  soggetti  operanti  in
ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi del presente
testo unico, e una riserva in  favore  delle  minoranze  linguistiche
riconosciute dalla legge. 
  6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al  comma
5  l'Autorita'  adotta  il   criterio   di   migliore   e   razionale
utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo  le  risorse
in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo  di  norma  per
l'emittenza  nazionale  reti  isofrequenziali  per  macro   aree   di
diffusione. 
  7. I piani di assegnazione di  cui  al  comma  5  e  le  successive
modificazioni sono sottoposti  al  parere  delle  regioni  in  ordine
all'ubicazione degli impianti e, al fine  di  tutelare  le  minoranze
linguistiche, all'intesa con le  regioni  autonome  Valle  d'Aosta  e
Friuli-Venezia Giulia e con le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di  assegnazione  e'
reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla  data  di
ricezione dello schema di  piano,  decorso  il  quale  il  parere  si
intende reso favorevolmente. 
  9. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di  assegnazione
delle frequenze anche in assenza dell'intesa  con  le  regioni  Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di  Trento
e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricezione  dello  schema  di  piano.
L'Autorita' allo scopo promuove apposite  iniziative  finalizzate  al
raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei  piani  nazionali
di assegnazione delle frequenze, l'Autorita' indica  i  motivi  e  le
ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessita'  di
decidere unilateralmente. 
  10. L'Autorita' adotta il piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze   radiofoniche   in   tecnica   analogica   successivamente
all'effettiva introduzione della radiodiffusione  sonora  in  tecnica
digitale e allo sviluppo del relativo mercato. 
  11. L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei  piani  di
assegnazione delle frequenze radiofoniche  e  televisive  in  tecnica
digitale, valorizzando la sperimentazione  e  osservando  criteri  di
gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 
  12.  L'Autorita',  con  proprio  regolamento,  nel  rispetto  e  in
attuazione della legislazione vigente, definisce i  criteri  generali
per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi
radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano  rilasciati
dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di  parita'
di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di  proporzionalita'
e di non discriminazione. 
  13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare  nuovi  permessi
di installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo  e  di
garanzia di una effettiva concorrenza,  l'Autorita'  stabilisce,  con
proprio regolamento, le modalita' di condivisione di  infrastrutture,
di impianti di trasmissione e di apparati di rete. 
  14. Alle controversie in materia di applicazione  dei  piani  delle
frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge  31  luglio
1997, n. 249. 
 
          Note all'art. 42: 
              - La legge 8 aprile  1983,  n.  110  (Protezione  delle
          radiocomunicazioni   relative   all'assistenza   ed    alla
          sicurezza del volo) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          12 aprile 1983, n. 99. 
              - Il testo del comma 11, dell'art. 1 della gia'  citata
          legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: 
              «11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie che possono insorgere fra utenti  o  categorie
          di utenti ed un  soggetto  autorizzato  o  destinatario  di
          licenze oppure tra soggetti autorizzati  o  destinatari  di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in sede giurisdizionale fino a che non sia  stato  esperito
          un tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare
          entro  trenta  giorni   dalla   proposizione   dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione.».