Art. 45. 
                        Campo di applicazione 
  1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista
ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la  prestazione
di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: 
    a)  durante  la  visita  del  professionista  al  domicilio   del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro  del
consumatore o nei locali nei quali il  consumatore  si  trovi,  anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; 
    b) durante una escursione organizzata dal  professionista  al  di
fuori dei propri locali commerciali; 
    c)  in  area  pubblica  o  aperta  al   pubblico,   mediante   la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; 
    d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che  il
consumatore ha  avuto  modo  di  consultare  senza  la  presenza  del
professionista. 
  2. Le disposizioni della presente sezione si  applicano  anche  nel
caso di proposte  contrattuali  sia  vincolanti  che  non  vincolanti
effettuate  dal  consumatore  in   condizioni   analoghe   a   quelle
specificate nel comma 1, per le  quali  non  sia  ancora  intervenuta
l'accettazione del professionista. 
  3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera  d),  si  applicano,  se
piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.