Art. 49. 
                          Norme applicabili 
  1. Alle vendite di  cui  alla  presente  sezione  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina  relativa  al
settore del commercio. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Il testo degli articoli  18,  19  e  20  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998 n. 114, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 18 (Vendita  per  corrispondenza,  televisione  o
          altri  sistemi  di  comunicazione).  -  1.  La  vendita  al
          dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o  altri
          sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione
          al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
          fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere  iniziata
          decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
              2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non  a
          seguito di specifica richiesta. E'  consentito  l'invio  di
          campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
          il consumatore. 
              3. Nella comunicazione di cui al comma  1  deve  essere
          dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
          all'art. 5 e il settore merceologico. 
              4. Nei casi  in  cui  le  operazioni  di  vendita  sono
          effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
          accertare, prima di  metterle  in  onda,  che  il  titolare
          dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti  dal
          presente  decreto  per   l'esercizio   della   vendita   al
          dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere  indicati
          il nome e la denominazione o la ragione sociale e  la  sede
          del venditore, il numero di iscrizione  al  registro  delle
          imprese ed il numero della  partita  IVA.  Agli  organi  di
          vigilanza  e'  consentito  il  libero  accesso  al   locale
          indicato come sede del venditore. 
              5. Le operazioni di  vendita  all'asta  realizzate  per
          mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
          sono vietate. 
              6. Chi effettua  le  vendite  tramite  televisione  per
          conto terzi deve essere in possesso della licenza  prevista
          dall'art. 115 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773. 
              7.  Alle  vendite  di  cui  al  presente  articolo   si
          applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
          negoziati fuori dei locali commerciali.». 
              «Art. 19 (Vendite effettuate presso  il  domicilio  dei
          consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
          ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
          e' soggetta a previa  comunicazione  al  comune  nel  quale
          l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o  la  sede
          legale. 
              2. L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi  trenta
          giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  comma
          1. 
              3.  Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata   la
          sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5  e  il  settore
          merceologico. 
              4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
          per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne  comunica
          l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo  nel
          quale ha la residenza o la  sede  legale  e  risponde  agli
          effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli  incaricati
          devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.  5,
          comma 2. 
              5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
          riconoscimento alle persone incaricate, che  deve  ritirare
          non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art.  5,
          comma 2. 
              6. Il tesserino di riconoscimento di  cui  al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
              7.  Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati   si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
              8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
              9. Alle vendite di cui al presente articolo si  applica
          altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7.». 
              «Art.  20  (Propaganda  a  fini  commerciali).   -   1.
          L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
          di qualsiasi altra forma di propaganda  commerciale  presso
          il domicilio del consumatore o  nei  locali  nei  quali  il
          consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi  di
          lavoro,  studio,  cura  o  svago,  sono   sottoposte   alle
          disposizioni  sugli   incaricati   e   sul   tesserino   di
          riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8.».