Art. 126. 
                       Ambito di applicazione 
                    (art. 14, legge n. 109/1994) 
 
  1. Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  agli  appalti
pubblici di lavori quale che ne sia l'importo. 
  2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.