Art. 127. 
               Consiglio superiore dei lavori pubblici 
                     (art. 6, legge n. 109/1994) 
 
  1. E' garantita la  piena  autonomia  funzionale  e  organizzativa,
nonche' l'indipendenza di giudizio e  di  valutazione  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato. 
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, si provvede ad  attribuire  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle
gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,
dalle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice, siano  stati  affidati  ad  altri  organi  istituiti
presso  altre  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo. Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  ad  integrare  la
rappresentanza delle diverse  amministrazioni  dello  Stato  e  delle
Regioni nell'ambito del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
nonche'  ad  integrare  analogamente  la  composizione  dei  comitati
tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del  Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. 
  3. Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per  almeno  il  50  per  cento  dallo
Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche' parere sui
progetti  delle  altre  stazioni  appaltanti  che   siano   pubbliche
amministrazioni,  sempre  superiori  a  tale  importo,  ove  esse  ne
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore  a  25
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate dai  comitati  tecnici  amministrativi  presso  i  Servizi
Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). 
    Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25  milioni  di
euro, presenti elementi di particolare rilevanza e  complessita',  il
direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con 
  motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
    4. Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea  generale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con  la  presenza
di un terzo dei componenti  e  i  pareri  sono  validi  quando  siano
deliberati con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
presenti all'adunanza. 
    5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime  il  parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.  Decorso
tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso
e l'amministrazione motiva  autonomamente  l'atto  amministrativo  da
emanare.