Art. 129. 
       Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici 
           (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994) 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e  dall'articolo
113, l'esecutore dei lavori e' altresi'  obbligato  a  stipulare  una
polizza assicurativa che tenga  indenni  le  stazioni  appaltanti  da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi  causa  determinati,  salvo
quelli  derivanti   da   errori   di   progettazione,   insufficiente
progettazione, azioni di terzi o  cause  di  forza  maggiore,  e  che
preveda anche una garanzia di  responsabilita'  civile  per  danni  a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino  alla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 
  2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare,  con  decorrenza  dalla
data di emissione del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato  di  regolare  esecuzione,   una   polizza   indennitaria
decennale, nonche'  una  polizza  per  responsabilita'  civile  verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da  gravi  difetti
costruttivi. 
  3. Con il  regolamento  e'  istituito,  per  i  lavori  di  importo
superiore a 100 milioni di euro, un sistema di  garanzia  globale  di
esecuzione operante  per  i  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui  all'articolo  32,
comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema,  una  volta  istituito,  e'
obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75
milioni di euro.