Art. 130. 
                        Direzione dei lavori 
                    (art. 27, legge n. 109/1994) 
 
  1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente  codice
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione  dei  lavori  costituito  da  un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 
  2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui all'articolo 90, comma 6,  l'attivita'  di  direzione
dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: 
    a) altre amministrazioni  pubbliche,  previa  apposita  intesa  o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267; 
    b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6; 
    c) altri soggetti scelti con le procedure previste  dal  presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. 
 
          Nota all'art. 130: 
              - Per l'art. 30 e per il decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si veda nelle note all'art. 90.