Art. 131. 
                         Piani di sicurezza 
                    (art. 31, legge n. 109/1994) 
 
  1. Il  Governo,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  della  salute,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite  le  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva  le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia  di
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili,  in  conformita'
alle direttive comunitarie, e alla relativa  normativa  nazionale  di
recepimento. 
  2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima  della
consegna dei lavori, l'appaltatore  od  il  concessionario  redige  e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: 
    a) eventuali proposte integrative del piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi  del  decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 
    b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e  di
coordinamento quando quest'ultimo  non  sia  previsto  ai  sensi  del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 
    c) un piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle
proprie    scelte     autonome     e     relative     responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e  nell'esecuzione  dei  lavori,  da
considerare come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di
sicurezza e di coordinamento  quando  quest'ultimo  sia  previsto  ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494,  ovvero  del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 
  3. Il piano di sicurezza e di  coordinamento,  quando  previsto  ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2,  nonche'
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)  del  comma  2
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno  evidenziati  nei  bandi  di  gara  e  non  sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni  dei  piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione  in  mora  dell'interessato,  costituiscono   causa   di
risoluzione  del  contratto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   1
stabilisce  quali   violazioni   della   sicurezza   determinano   la
risoluzione del contratto da  parte  della  stazione  appaltante.  Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza  in  fase  di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie  competenze,  vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza. 
  4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei  lavori  ovvero  in
corso d'opera, possono presentare al  coordinatore  per  l'esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo  14  agosto  1996,  n.  494,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza  e  di
coordinamento loro  trasmesso  dalla  stazione  appaltante,  sia  per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,  sia  per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli  infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente  disattese  nel
piano stesso. 
  5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei  piani  di
sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 
  6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della  legge
20 maggio 1970, n.  300,  la  dimensione  numerica  prevista  per  la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici e' determinata  dal  complessivo  numero  dei
lavoratori  mediamente  occupati  trimestralmente  nel   cantiere   e
dipendenti   dalle    imprese    concessionarie,    appaltatrici    e
subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della   categoria
prevalente,  secondo  criteri  stabiliti  dai  contratti   collettivi
nazionali di lavoro nel  quadro  delle  disposizioni  generali  sulle
rappresentanze sindacali. 
  7. Ai fini del presente articolo il  concessionario  che  esegue  i
lavori  con  la  propria  organizzazione  di  impresa  e'  equiparato
all'appaltatore. 
 
          Note all'art. 131: 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          luglio 2003, n. 222, si veda nelle note all'art. 87. 
              - Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si
          veda nelle note all'art. 92. 
              - Il testo degli articoli 9, 11 e  35  della  legge  20
          maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della  liberta'  e
          dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'   sindacale   e
          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul
          collocamento), e' il seguente: 
              «Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica).
          - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
          di  controllare   l'applicazione   delle   norme   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali
          e di promuovere la ricerca, l'elaborazione  e  l'attuazione
          di tutte le misure idonee a tutelare la loro  salute  e  la
          loro integrita' fisica.». 
              «Art.   11   (Attivita'   culturali,    ricreative    e
          assistenziali e controlli sul  servizio  di  mensa).  -  Le
          attivita' culturali, ricreative ed  assistenziali  promosse
          nell'azienda  sono   gestite   da   organismi   formati   a
          maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. 
              Le rappresentanze  sindacali  aziendali,  costituite  a
          norma  dell'art.  19,  hanno  diritto  di  controllare   la
          qualita' del servizio di mensa secondo modalita'  stabilite
          dalla contrattazione collettiva.». 
              «Art. 35 (Campo di  applicazione).  -  Per  le  imprese
          industriali e commerciali, le disposizioni del titolo  III,
          ad eccezione del primo comma dell'art. 27,  della  presente
          legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo  che  occupa  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano   alle
          imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti. 
              Le norme suddette si applicano, altresi', alle  imprese
          industriali e  commerciali  che  nell'ambito  dello  stesso
          comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese
          agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu'
          di cinque dipendenti anche se ciascuna  unita'  produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 
              Ferme restando le norme di cui agli articoli 1,  8,  9,
          14,  15,  16  e  17,  i  contratti  collettivi  di   lavoro
          provvedono ad applicare i principi  di  cui  alla  presente
          legge  alle  imprese  di  navigazione  per   il   personale
          navigante.».