Art. 132. 
                      Varianti in corso d'opera 
          (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994) 
 
  1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito  il
progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi: 
    a)  per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni
legislative e regolamentari; 
    b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  nei  modi
stabiliti  dal  regolamento,  o  per  l'intervenuta  possibilita'  di
utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue
parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
    c) per  la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi  in  corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non  prevedibili  nella  fase
progettuale; 
    d) nei casi previsti dall'articolo  1664,  comma  2,  del  codice
civile; 
    e) per il manifestarsi di errori  o  di  omissioni  del  progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,  la  realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso  il  responsabile
del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista. 
  2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o  di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso
di  appalti  avente  ad  oggetto   la   progettazione   esecutiva   e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei  ritardi  e  degli
oneri conseguenti alla necessita' di  introdurre  varianti  in  corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
  3.  Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi  del  comma  1  gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore  al  10
per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione  e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle  categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un  aumento  dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le  varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento  dell'opera
e  alla  sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino   modifiche
sostanziali e siano  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a  tali  varianti  non  puo'
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e  deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 
  4. Ove le varianti di cui al  comma  1,  lettera  e),  eccedano  il
quinto   dell'importo   originario   del   contratto,   il   soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del  contratto  e  indice  una
nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 
  5. La risoluzione del contratto, ai sensi  del  presente  articolo,
da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti
dell'importo del contratto. 
  6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o  omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato  di  fatto,  la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati
progettuali . 
 
          Nota all'art. 132: 
              - L'art. 1664, comma 2 del codice civile, cosi' reca: 
              «Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta'  di
          esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
          non previste dalle parti,  che  rendano  notevolmente  piu'
          onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha  diritto
          a un equo compenso.».