Art. 135 
            Risoluzione del contratto per reati accertati 
   (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 
 
  1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni  di  legge,  qualora
nei confronti dell'appaltatore sia  intervenuta  l'emanazione  di  un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione  di  una  o  piu'
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27  dicembre
1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per  frodi  nei  riguardi  della  stazione  appaltante,  di
subappaltatori, di fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti
comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
valuta,  in  relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle   eventuali
conseguenze   nei   riguardi   delle    finalita'    dell'intervento,
l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto. 
  2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha  diritto  soltanto  al
pagamento dei lavori regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
 
          Nota all'art. 135: 
              - Per l'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,
          si veda nelle note art. 38.