Art. 137. 
                Inadempimento di contratti di cottimo 
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;  art.
                  340, legge n. 2248/1865, all. F) 
 
  1. Per i contratti relativi a cottimo,  in  caso  di  inadempimento
dell'appaltatore  la  risoluzione  e'  dichiarata  per  iscritto  dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del  direttore  dei
lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate  dal  contratto  alla
stazione appaltante.