Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F) 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.