Art. 138. 
       Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto 
(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;  art.
                  340, legge n. 2248/1865, all. F) 
 
  1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore
la  determinazione  di  risoluzione  del  contratto,   dispone,   con
preavviso di venti giorni,  che  il  direttore  dei  lavori  curi  la
redazione dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi  d'opera  e  la  relativa
presa in consegna. 
  2. Qualora sia stato  nominato  l'organo  di  collaudo,  lo  stesso
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale  di
accertamento tecnico  e  contabile  con  le  modalita'  indicate  dal
regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito  fino  alla  risoluzione  del   contratto   e   ammesso   in
contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato  nonche'  nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la  presenza  di
eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  consistenza,  ma  non
previste nel progetto approvato nonche' nelle  eventuali  perizie  di
variante. 
  3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto  risolto,
e'  determinato  l'onere   da   porre   a   carico   dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per  affidare
ad altra impresa i lavori, ove la  stazione  appaltante  non  si  sia
avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 140, comma 1.