Art. 139. 
            Obblighi in caso di risoluzione del contratto 
            (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005) 
 
  1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta  dalla
stazione appaltante ai sensi  degli  articoli  135,  136,  137,  138,
l'appaltatore deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  gia'
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative  pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa  stazione  appaltante;
in caso di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato,  la  stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i  relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa  all'esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali  cautelari,  possessori  o
d'urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano   o   ritardino   il
ripiegamento dei cantieri o  lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e
relative pertinenze, puo' depositare cauzione in  conto  vincolato  a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2,  pari
all'uno per cento del valore del contratto. Resta  fermo  il  diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.