Art. 140. 
Procedure di affidamento  in  caso  di  fallimento  dell'esecutore  o
  risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore. 
(art. 5,  commi  12-bis,  ter,  quater,  quinquies  decreto-legge  n.
                 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) 
 
  1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in  caso
di fallimento dell'appaltatore o di  risoluzione  del  contratto  per
grave   inadempimento    del    medesimo,    potranno    interpellare
progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento  dei
lavori. Si procede all'interpello  a  partire  dal  soggetto  che  ha
formulato   la   prima   migliore   offerta,   escluso   l'originario
aggiudicatario. 
  2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  economiche  gia'
proposte  in  sede   di   offerta   dal   soggetto   progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 
  3. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i  soggetti
interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono
procedere  all'affidamento  del  completamento  dei  lavori  mediante
procedura  negoziata  senza  pubblicazione   di   bando,   ai   sensi
dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da  completare  e'  pari  o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei
principi del  Trattato  a  tutela  della  concorrenza,  se  l'importo
suddetto e' inferiore alla soglia di cui all'articolo 28. 
  4. Qualora il fallimento  dell'appaltatore  o  la  risoluzione  del
contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i
lavori siano gia' stati realizzati per una percentuale non  inferiore
al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori  non  superi  i
tre  milioni  di  euro,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la
procedura  negoziata  senza   pubblicazione   di   bando   ai   sensi
dell'articolo 57.