Art. 141 
                    Collaudo dei lavori pubblici 
                    (art. 28, legge n. 109/1994) 
 
  1. Il regolamento definisce le norme concernenti il  termine  entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale,  che  deve  avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi  i  casi,
individuati dal regolamento, di particolare  complessita'  dell'opera
da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno.
Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti  professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei  casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione. 
  2. Il regolamento definisce  altresi'  il  divieto  di  affidare  i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
  3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un  certificato
di  collaudo  secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento.  Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e  assume  carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorche'
l'atto formale di approvazione non sia  intervenuto  entro  due  mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di  lavori  di  importo
sino a 500.000 euro il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito  da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore,  ma
non eccedente il  milione  di  euro,  e'  in  facolta'  del  soggetto
appaltante di sostituire il certificato di  collaudo  con  quello  di
regolare  esecuzione.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione   e'
comunque emesso non oltre tre mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei
lavori. 
  4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni  appaltanti  nominano
da uno a tre  tecnici  di  elevata  e  specifica  qualificazione  con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita'  e  all'importo
degli stessi. Per le stazioni  appaltanti  che  sono  amministrazioni
aggiudicatrici,   i   tecnici   sono    nominati    dalle    predette
amministrazioni  nell'ambito  delle  proprie  strutture,  salvo   che
nell'ipotesi di carenza  di  organico  accettata  e  certificata  dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte  delle  commissioni
di collaudo,  limitatamente  ad  un  solo  componente,  i  funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno  cinque  anni
in uffici pubblici. 
  5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di
controllo,  di  progettazione,  di  direzione,  di  vigilanza  e   di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non  devono  avere
avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con  il
soggetto che ha eseguito i lavori. Il  collaudatore  o  i  componenti
della commissione di collaudo  non  possono  inoltre  fare  parte  di
organismi  che  abbiano  funzioni  di  vigilanza,  di   controllo   o
giurisdizionali. 
  6.  Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di  particolare
complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il  collaudo  e'
effettuato  sulla  base  di  apposite  certificazioni   di   qualita'
dell'opera e dei materiali. 
  7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio  il  collaudo
in corso d'opera nei seguenti casi: 
    a) quando  la  direzione  dei  lavori  sia  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); 
    b) in caso di opere di particolare complessita'; 
    c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
    d) in altri casi individuati nel regolamento. 
  8.  Nei  casi  di  affidamento  dei  lavori  in   concessione,   il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione. 
  9. Il pagamento della  rata  di  saldo,  disposto  previa  garanzia
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo  giorno
dall'emissione del certificato di  collaudo  provvisorio  ovvero  del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce  presunzione  di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,  comma  2,  del
codice civile. 
  10. Salvo quanto disposto dall'articolo  1669  del  codice  civile,
l'appaltatore risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi  dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal  soggetto  appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 
          Note all'art. 141: 
              - L'art. 1669 del codice civile, cosi' recita: 
              "Art. 1669 (Rovina  e  difetti  di  cose  immobili).  -
          Quando si tratta  di  edifici  o  di  altre  cose  immobili
          destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel  corso
          di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del  suolo
          o per difetto della  costruzione,  rovina  in  tutto  o  in
          parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o  gravi
          difetti, l'appaltatore e' responsabile  nei  confronti  del
          committente e dei suoi aventi causa, purche' sia  fatta  la
          denunzia entro un anno dalla scoperta. 
              Il diritto del committente  si  prescrive  in  un  anno
          dalla denunzia.".