Art. 52.

                         Organi di controllo

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal codice civile e da leggi
speciali,  il  collegio  sindacale,  il consiglio di sorveglianza, il
comitato  di  controllo  di gestione, l'organismo di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione
comunque  denominati  presso  i  soggetti  destinatari  del  presente
decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
  2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
    a)  comunicano,  senza  ritardo,  alle  autorita' di vigilanza di
settore  tutti  gli  atti  o  i  fatti  di  cui  vengono a conoscenza
nell'esercizio   dei  propri  compiti,  che  possano  costituire  una
violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma
2;
    b)  comunicano,  senza  ritardo,  al titolare dell'attivita' o al
legale  rappresentante  o  a  un  suo  delegato,  le  infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
    c)  comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e
delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
    d)  comunicano,  entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle
disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
 
          Note all'art. 52:
              -  Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo n. 231
          del 2001, e' il seguente:
              «Art.  6  (Soggetti  in  posizione apicale e modelli di
          organizzazione  dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e' stato
          commesso  dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma 1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che:
                a) l'organo  dirigente  ha  adottato ed efficacemente
          attuato,  prima  della  commissione  del  fatto, modelli di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi;
                b) il   compito   di  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato  affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo;
                c) le   persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
                d)  non  vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
          da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio  di  commissione  dei  reati, i modelli di cui alla
          lettera a),  del  comma 1,  devono rispondere alle seguenti
          esigenze:
                a) individuare  le  attivita'  nel cui ambito possono
          essere commessi reati;
                b) prevedere    specifici    protocolli   diretti   a
          programmare  la  formazione  e l'attuazione delle decisioni
          dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
                c) individuare  modalita'  di  gestione delle risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
                d)  prevedere  obblighi di informazione nei confronti
          dell'organismo  deputato  a  vigilare  sul  funzionamento e
          l'osservanza dei modelli;
                e) introdurre   un   sistema  disciplinare  idoneo  a
          sanzionare  il  mancato  rispetto delle misure indicate nel
          modello.
              3.  I  modelli  di organizzazione e di gestione possono
          essere  adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
          sulla   base  di  codici  di  comportamento  redatti  dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero  della giustizia che, di concerto con i Ministeri
          competenti,    puo'   formulare,   entro   trenta   giorni,
          osservazioni  sulla  idoneita'  dei  modelli  a prevenire i
          reati.
              4.  Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
          nella   lettera b),  del  comma 1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente.
              5.  E'  comunque  disposta la confisca del profitto che
          l'ente   ha   tratto  dal  reato,  anche  nella  forma  per
          equivalente.».