Art. 54.

                      Formazione del personale

  1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano
misure  di  adeguata  formazione del personale e dei collaboratori al
fine  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni del presente
decreto.
  2.  Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione
finalizzati   a  riconoscere  attivita'  potenzialmente  connesse  al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
  3.  Le  autorita'  competenti, in particolare la UIF, la Guardia di
finanza  e  la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi
seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.