Art. 77. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
 
  1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 
    a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi; 
    b) individua le  caratteristiche  dei  DPI  necessarie  affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI; 
    c) valuta, sulla base delle  informazioni  e  delle  norme  d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con  quelle  individuate  alla
lettera b); 
    d) aggiorna la scelta ogni qualvolta  intervenga  una  variazione
significativa negli elementi di valutazione. 
  2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite 
dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere 
  usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione 
    di: a) entita' del rischio; 
    b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
    d) prestazioni del DPI. 
  3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di
cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi  ai
requisiti previsti dall'articolo 76. 
  4. Il datore di lavoro: 
    a) mantiene in efficienza i  DPI  e  ne  assicura  le  condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le  sostituzioni
necessarie  e  secondo   le   eventuali   indicazioni   fornite   dal
fabbricante; 
    b) provvede a che i DPI siano utilizzati  soltanto  per  gli  usi
previsti, salvo casi specifici  ed  eccezionali,  conformemente  alle
informazioni del fabbricante; 
    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu'  persone,  prende
misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori; 
    e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali  il
DPI lo protegge; 
    f)  rende  disponibile  nell'azienda  ovvero  unita'   produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI; 
    g) stabilisce le  procedure  aziendali  da  seguire,  al  termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 
    h) assicura una formazione adeguata e organizza,  se  necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI. 
  5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile: 
    a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4  dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; 
    b) per i dispositivi di protezione dell'udito. 
 
          Nota all'art. 77: 
              - Per il testo del decreto legislativo n. 475 del 1992,
          si veda nota all'art. 76.