Art. 77.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
    a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
    b)  individua  le  caratteristiche  dei  DPI necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
    c)  valuta,  sulla  base  delle  informazioni e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili  sul  mercato  e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
    d)  aggiorna  la  scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
  2.  Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite
dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
  usato,  specie  per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
    di: a) entita' del rischio;
    b) frequenza dell'esposizione al rischio;
    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    d) prestazioni del DPI.
  3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di
cui  all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai
requisiti previsti dall'articolo 76.
  4. Il datore di lavoro:
    a)  mantiene  in  efficienza  i  DPI  e ne assicura le condizioni
d'igiene,  mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie   e   secondo   le   eventuali   indicazioni  fornite  dal
fabbricante;
    b)  provvede  a  che  i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti,  salvo  casi  specifici  ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano  l'uso  di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende
misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
    e)  informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
    f)   rende  disponibile  nell'azienda  ovvero  unita'  produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
    g)  stabilisce  le  procedure  aziendali  da  seguire, al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
    h)  assicura  una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
  5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
    a)  per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
    b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
 
          Nota all'art. 77:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 475 del 1992,
          si veda nota all'art. 76.