Art. 79.
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77,
commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.