Art. 79.
                Criteri per l'individuazione e l'uso

  1.   Il  contenuto  dell'allegato  VIII,  costituisce  elemento  di
riferimento  per  l'applicazione  di quanto previsto all'articolo 77,
commi 1 e 4.
  2.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico, sentita la
Commissione  consultiva  permanente  di  cui  all'articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
    a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
    b)  le  circostanze  e  le  situazioni  in cui, ferme restando le
priorita'  delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.