Art. 81 
                    Settori petrolifero e del gas 
 
  1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle
concessioni di  coltivazione  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni
previste nel comma 2, il titolare unico  o  contitolare  di  ciascuna
concessione e' tenuto a corrispondere esclusivamente  allo  Stato  il
valore di  un'aliquota  del  prodotto  della  coltivazione  ulteriore
rispetto  a  quella  gia'  prevista  dall'articolo  19  del   decreto
legislativo 25 novembre 1996,  n.  625,  determinata  secondo  quanto
previsto dal comma 4. 
  2. Il valore dell'ulteriore  aliquota  di  prodotto  e'  dovuto  al
verificarsi delle seguenti condizioni: 
    a) per l'olio, nel caso in cui  la  quotazione  media  annua  del
Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore  almeno
del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua  del
Brent sara' determinata per ciascun anno come media delle  quotazioni
di fine mese pubblicate dal  Platts  in  dollari  al  barile  per  il
greggio Brent Dated e convertita in euro al  barile  sulla  base  del
cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia. 
    b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE,  di
cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625,  dell'anno  di  riferimento  sia  superiore
almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 
  3. Per gli anni successivi  al  2008,  le  suddette  quotazioni  di
riferimento per l'olio e il  gas  sono  rideterminate  tenendo  conto
delle variazioni annuali dei  prezzi  della  produzione  di  prodotti
industriali  e  del  costo  del  lavoro  per   unita'   di   prodotto
nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Verificandosi le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  il  valore
dell'ulteriore aliquota di prodotto  per  l'olio  e  per  il  gas  da
corrispondere allo Stato si determina: 
    a) per le quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti  in
terraferma e per le quantita'  di  idrocarburi  gassosi  estratti  in
mare: 
      1) con l'aliquota del 2,1 per  cento  nel  caso  di  incremento
degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in  misura  pari
al 10 per cento; 
      2)  con  l'aliquota  dello  0,3  per  cento  per   ogni   punto
percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore  rispetto  al
10 per cento; 
    b) per le quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare: 
      1) con l'aliquota dell'1,2 per cento  nel  caso  di  incremento
dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari  al  10
per cento; 
      2)  con  l'aliquota  dello  0,15  per  cento  per  ogni   punto
percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore  rispetto  al
10 per cento. 
  5.  Le  quantita'  esenti  dal  pagamento  dell'aliquota   di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,
sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore  aliquota  di  cui  al
comma 1. 
  6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al  comma  1,  inclusa  la  disciplina
sanzionatoria,  si  applica  quanto  previsto  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche' compatibile con
la natura esclusivamente erariale di tale prelievo. 
  7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta  ai
sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di  cui  ai
commi da 8 a 15. 
  8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni  di  coltivazioni
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.
625, il titolare unico o contitolare versa nel mese  di  novembre  di
ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto
dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto
versato per l'anno precedente. 
  9. Il versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni  a  statuto
ordinario ed ai Comuni interessati secondo  le  rispettive  quote  di
competenza e con le stesse modalita' previste per i versamenti di cui
al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625  del
1996. Limitatamente all'acconto  relativo  al  periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,  le  somme
dovute allo Stato affluiscono all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito  con  il
comma 29. Se per l'anno precedente e' stata omessa  la  presentazione
del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11,  del  decreto
legislativo n. 625 del 1996, l'acconto  e'  commisurato  al  100  per
cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere
dichiarato con tale prospetto. 
  10. I versamenti in acconto relativi al valore  delle  aliquote  di
prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute  allo  Stato
da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi  dell'articolo  11
del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,  sono  determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio  di  cui  al  predetto
articolo 19, comma 5-bis, lettera b). 
  11. In caso di omesso o insufficiente versamento  dell'acconto,  si
applica la  disciplina  sanzionatoria  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di
cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. Si applicano altresi' le disposizioni di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui: 
    a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente  impositore
separatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro; 
    b)  quando  l'acconto  versato  nei  confronti  di  ciascun  ente
impositore separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, ma
non inferiore al 75 per cento del valore  dell'aliquota  di  prodotto
dovuto per l'anno  in  corso.  Ai  fini  del  periodo  precedente  e'
effettuata secondo il criterio di cui al comma  3  la  valorizzazione
delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti  di  gas
dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 
  13.  Il  credito  risultante  dall'eccedenza  dell'acconto  versato
rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore  e'
rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto  di  cui
al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625  del
1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11. 
  14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 puo'  essere  utilizzata
in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei  confronti
di altri enti impositori compensando prioritariamente: 
    a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto  dovuto  alle
rispettive regioni di appartenenza; 
    b) le eccedenze nei confronti delle  regioni  con  quanto  dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle societa'. 
  15. Il credito di cui al comma  13  puo'  essere  ceduto  ad  altro
titolare o contitolare di  concessione  di  coltivazione  per  essere
compensato secondo quanto previsto dal comma 14. 
  16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia  e  dell'impatto
sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' applicata con una addizionale  di  5,5  punti  percentuali  per  i
soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente  un
volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro  e  che  operano  nei
settori di seguito indicati: 
    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
    b) raffinazione petrolio,  produzione  o  commercializzazione  di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale; 
    c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. 
  17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  18.  E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici   dei   settori
richiamati al  comma  16  di  traslare  l'onere  della  maggiorazione
d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione  di  cui
al precedente periodo. 
  19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 92 e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie  di
imprese). -  1.  La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei  beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b)  e'  effettuata
secondo il metodo della media ponderata o del  "primo  entrato  primo
uscito", anche se non adottati in  bilancio,  dalle  imprese  il  cui
volume di ricavi supera le soglie previste per  l'applicazione  degli
studi di settore, esercenti le attivita' di: 
      a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
      b) raffinazione petrolio, produzione o  commercializzazione  di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  19  luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che  abbiano
esercitato,  relativamente  alla  valutazione  dei  beni   fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38. 
    3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo  si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92". 
  20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si  determina  per
effetto della prima  applicazione  dell'articolo  92-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per  le  imprese
che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  non  concorre  alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento. 
  22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in  un'unica  soluzione
contestualmente  al   saldo   dell'imposta   personale   dovuta   per
l'esercizio di prima  applicazione  dell'articolo  92-bis  del  Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su  opzione  del
contribuente puo' essere  versata  in  tre  rate  di  eguale  importo
contestualmente  al  saldo  delle  imposte   sul   reddito   relative
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo  92-bis  del  Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986  e  dei  due  esercizi  successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento. 
  23. Il  maggior  valore  assoggettato  ad  imposta  sostitutiva  si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di prima applicazione dell'articolo  92-bis  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  917,  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo  esercizio
successivo: 
    a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza  del
maggior valore assoggettato ad  imposta  sostitutiva  non  concorrono
alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  personali  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano  la
riliquidazione  della  stessa  imposta  sostitutiva.  In   tal   caso
l'importo corrispondente al 16 per  cento  di  tali  svalutazioni  e'
computato in diminuzione delle  rate  di  eguale  importo  ancora  da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a  saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; 
    b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di  tutte  o
parte delle rimanenze di cui  all'articolo  92-bis  del  Testo  Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica n.  917,  del  1986,  il  diritto  alla  riliquidazione  e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo  non  eserciti  prima
del conferimento le attivita' di cui al predetto  articolo  92-bis  e
adotti lo stesso  metodo  di  valutazione  del  conferente.  In  caso
contrario,  si  rende  definitiva  l'imposta  sostitutiva  in  misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione  del  reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011. 
  24. Fino al termine dell'esercizio in corso al  31  dicembre  2011,
nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte  delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986,  l'imposta  sostitutiva  in  misura  corrispondente  al
maggior  valore  delle  rimanenze  cedute   cosi'   come   risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina  con
l'aliquota del 27,5 per cento. 
  25. L'applicazione  dell'articolo  92-bis  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. 
  26. Il titolare unico  ovvero  il  contitolare  di  concessione  di
coltivazione di  cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota,  espressa  in
barili, pari all'uno per cento  delle  produzioni  annue  ottenute  a
decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni  di  coltivazione.  Il
conferimento e' effettuato annualmente  nelle  forme  del  versamento
all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio,  di  una  somma
pari al valore del prodotto da  conferire  calcolato  utilizzando  la
quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo  dal
1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. 
  27. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite  le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26. 
  28. Per la disciplina  sanzionatoria  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
  29. E' istituito un Fondo  speciale  destinato  al  soddisfacimento
delle   esigenze   prioritariamente   di    natura    alimentare    e
successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti. 
  30. Il Fondo e' alimentato: 
    a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto; 
    b) dalle somme dovute  allo  Stato  a  titolo  di  acconto  delle
aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai  sensi  del
comma 9 secondo periodo, del presente decreto; 
    c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'  prevalente
di cui all'articolo 2, commi 25 e 26; 
    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; 
    e) con versamenti effettuati a titolo  spontaneo  e  solidale  da
parte di societa' ed enti operanti in specie nel comparto energetico. 
  31. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali sono stabilite le modalita' di  utilizzo  del  Fondo  per  la
erogazione di aiuti eccezionali in presenza di  effettive  situazioni
di bisogno. 
  32.  In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui   sono
sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo  delle  bollette
energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione  in
stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e'  concessa  ai
cittadini residenti che versano  in  condizione  di  maggior  disagio
economico, individuati ai  sensi  del  successivo  comma,  una  carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a
carico dello Stato. 
  33.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
disciplina, nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente: 
    a) i criteri e le modalita' di individuazione  dei  titolari  del
beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei  cittadini,
dei  trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi   e
trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della  situazione  economica
del nucleo familiare; 
    b) l'ammontare del beneficio unitario; 
    c) le modalita' e i limiti per la fruizione del beneficio. 
  34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33,  che  in  ogni  caso
deve essere conseguita entro  il  30  settembre  2008,  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   puo'   avvalersi    di    altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. 
  35. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ovvero  uno  dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: 
    a) i titolari del beneficio di cui al comma  32,  in  conformita'
alla disciplina di cui al comma 33; 
    b) il gestore del servizio  integrato  di  gestione  delle  carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto  della
disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera  capillare
sul territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di
sportello relative all'attivazione della carta e  alla  gestione  dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri,  anche  di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici. 
  36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che  detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni  da  questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,  notizie,
documenti e ogni ulteriore  collaborazione  richiesta  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti  di  cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 
  37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il
Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con
apposite convenzioni, promuove il concorso  del  settore  privato  al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 
  38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32  a  37  si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.