Art. 82
                       Banche, assicurazioni,
     fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

  1.  All'articolo  96  del  Testo  Unico  delle  imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo  periodo  del  comma  5,  sono deducibili dalla base imponibile
della  predetta  imposta  nei  limiti  del  96  per  cento  del  loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli
da  117  a  129,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi  passivi
maturati  in  capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di
altri  soggetti  partecipanti  sono  integralmente  deducibili sino a
concorrenza   dell'ammontare   complessivo  degli  interessi  passivi
maturati  in  capo  ai  soggetti  partecipanti  a  favore di soggetti
estranei  al  consolidato.  La  societa' o ente controllante opera la
deduzione  integrale  degli  interessi  passivi  di  cui  al  periodo
precedente   in  sede  di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  122,
apportando   la   relativa  variazione  in  diminuzione  della  somma
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti".
  2.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  come  introdotto  dal  comma  1, si
applicano  a  decorrere  dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto. Limitatamente al medesimo
periodo  d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
  3.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  "Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare";
    b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  "Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare";
    c)  all'articolo  7,  comma  2,  e'  aggiunto in fine il seguente
periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".
  4.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.  Limitatamente  al  medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi  di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97
per cento del loro ammontare.
  5.  Nella  determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  per  il medesimo periodo di imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, in sede di versamento della
seconda   o   unica  rata,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,   quella   che   si  sarebbe  determinata  applicando  le
disposizioni dei commi precedenti.
  6.  All'articolo  111,  comma  3, del Testo Unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole  "pari  al  60  per  cento"  sono sostituite dalle
seguenti "pari al 30 per cento";
    b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle
seguenti "nei diciotto esercizi successivi";
    c)  le  parole  "il 50 per cento della medesima riserva sinistri"
sono  sostituite  dalle  seguenti  "il  75  per  cento della medesima
riserva sinistri".
  7.  Le  residue  quote  dell'ammontare complessivo delle variazioni
della  riserva  sinistri  di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo
Unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917  del  1986,  che  eccede  il  60 per cento
dell'importo  iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e  non  ancora  dedotte,  sono  deducibili per quote costanti fino al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro
formazione.
  8.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e 7 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si  sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e
7.
  9.  La  percentuale  della  somma  da versare, nei termini e con le
modalita'  previsti  dall'articolo  15-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento
per  l'anno  2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per
gli anni successivi.
  10.  La  percentuale  della  somma  da versare nei termini e con le
modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre
1961,  n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per
cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
  11.  All'articolo  106,  comma  3,  del  Testo  Unico delle imposte
dirette  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)   le   parole:  "0,40  per  cento",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";
    b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle
seguenti "nei diciotto esercizi successivi".
  12.  Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti  la  misura  deducibile  in  ciascun esercizio ai sensi del
comma  3  dell'articolo  106  del  testo  unico delle imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del
1986,  formate  negli esercizi precedenti a quello in corso alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
  13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
  14.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle
operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies),  dello  stesso  decreto"  sono  aggiunte  le seguenti:
"nonche'  delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972";
    b)  all'articolo  40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello
stesso  decreto"  sono inserite le seguenti: "nonche' delle locazioni
di  immobili  esenti  ai  sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto
n. 633 del 1972".
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta  commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti
di  locazione  in  corso  alla  medesima  data e per quelli stipulati
successivamente.
  16.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge
24  dicembre  2007,  n.  244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.  Conseguentemente  nel  comma 264, dell'articolo 1, lettera a),
della  legge  n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma
262".
  17.  A  partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in   vigore  del  presente  decreto-legge,  ai  fondi  d'investimento
immobiliare  chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  che  presentano  i requisiti indicati nelle
lettere  a)  e  b)  del  comma  2, si applica un'imposta patrimoniale
sull'ammontare  del  valore  netto dei fondi. La societa' di gestione
preleva  un  ammontare  pari  all'1  per  cento  a  titolo di imposta
patrimoniale.  Il  valore  netto del fondo deve essere calcolato come
media  annua  dei  valori  risultanti  dai prospetti redatti ai sensi
dell'articolo   6,  comma  1,  lettera  c),  numero  3)  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati
o  cessati  in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in  luogo  del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla  data  di  cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio
netto  l'ammontare  dell'imposta  patrimoniale  dovuta per il periodo
d'imposta  e  accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro
il   16   febbraio   dell'anno  successivo.  Per  l'accertamento,  la
riscossione  e  le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata
si  applicano  le  disposizioni  stabilite  in materia di imposte sui
redditi.
  18.  L'imposta  di  cui  al comma 17 e' dovuta qualora il fondo sia
costituito  con  apporto  di  immobili,  diritti  reali immobiliari o
partecipazioni  in  societa' immobiliari per la maggior parte del suo
patrimonio e qualora:
    a)  le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti
salvo  che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno
o  piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, dai soggetti
indicati  nell'articolo  6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239,   da   imprenditori   individuali,   societa'   ed  enti  se  le
partecipazioni  sono relative all'impresa commerciale nonche' da enti
pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
    b)  e,  in  ogni  caso,  se  il fondo e' istituito ai sensi degli
articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei
due  terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo  d'imposta,  al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone
fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi
dell'articolo  5,  comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisiche
medesime  detengano  il  controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359 del
codice  civile,  ovvero  il  diritto  di  partecipazione  agli  utili
superiore  al  50  per  cento  e  da  trust di cui siano disponenti o
beneficiari.
  19. La Societa' di gestione del risparmio verifica la condizione di
cui  alla  lettera  a)  del  comma 18 al momento dell'istituzione del
fondo  comune.  La  condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e'
verificata  costantemente  dalla  societa' di gestione del risparmio,
considerando  la  media  annua  del  valore  delle quote detenute dai
partecipanti.  A  tal  fine  in  caso  di  cessione  delle  quote gli
acquirenti  sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla
societa'  di  gestione  del  risparmio,  entro  30  giorni dalla data
dell'acquisto,   contenente   tutte   le  informazioni  necessarie  e
aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18,
lettera b).
  20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire
dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano.
  21.  Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  le  parole:  "una  ritenuta  del  12,50  per  cento",  sono
sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento".
  22.  All'articolo  73  del  Testo  Unico  delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
    "5-quater.  Salvo  prova  contraria, si considerano residenti nel
territorio  dello  Stato le societa' o enti che detengano piu' del 50
per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di
cui  all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e  siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di
societa'  fiduciarie  o per interposta persona, da soggetti residenti
in  Italia.  Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa'."
  23.  Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
  24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni  assegnate  ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512
del   codice   civile  che  presentano  in  bilancio  un  debito  per
finanziamento  contratto  con  i soci superiore a 50 milioni di euro,
sempre  che  tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,
comprensivo  dell'utile  d'esercizio, cosi' come risultanti alla data
di  approvazione  del  bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento
dell'utile  netto  annuale  al  fondo di solidarieta' per i cittadini
meno  abbienti  di  cui  all'articolo  1, commi da 29 a 31 secondo le
modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato
dal  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
della giustizia.
  26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli
utili  evidenziati  nei  bilanci relativi all'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
  27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e' sostituito dal seguente:
    "3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro
consorzi  ai  propri  soci  persone  fisiche residenti nel territorio
dello  Stato,  relativamente  ai  prestiti  erogati  alle  condizioni
stabilite   dall'articolo   13   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  si applica una ritenuta a
titolo di imposta nella misura del 20 per cento".
  28.  Al  comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
    "b-bis)  per  la quota del 55 per cento degli utili netti annuali
delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi".
  29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;  nella  determinazione  degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si  assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.