Art. 83
             Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

  1.  Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia  ai  controlli sul
corretto  adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva
a  carico  dei  soggetti  non residenti e di quelli residenti ai fini
fiscali  da  meno  di  5  anni,  l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
predispongono  di  comune  accordo  appositi piani di controllo anche
sulla  base  dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
  2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di
attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1  con  apposita
convenzione.
  3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano
di   ottimizzazione   dell'impiego   delle   risorse  finalizzato  ad
incrementare  la  capacita'  operativa  destinata  alle  attivita' di
prevenzione  e  repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media  impiegata  agli  stessi  fini nel biennio 2007-2008, in misura
pari ad almeno il 10 per cento.
  4.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
    "2-ter.  Il  Dipartimento  delle  finanze  con cadenza semestrale
fornisce  ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani,  l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti  da  accertamenti  ai quali i comuni abbiano contribuito ai
sensi dei commi precedenti."
  5.  Ai  fini  di  una  piu'  efficace prevenzione e repressione dei
fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia
delle  entrate,  l'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di finanza
incrementano  la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche
orientando  appositamente  loro  funzioni  o  strutture  al  fine  di
assicurare:
    a)  l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti
di indagine;
    b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
    c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi;
    d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
  6.  Il  coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui
al  comma  5  e'  assicurato mediante un costante scambio informativo
anche  allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
  7.  Gli  esiti  delle  attivita' svolte formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
  8.  Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
relativa  agli  anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di
un  piano  straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sulla  base  di  elementi  e circostanze di fatto certi desunti
dalle  informazioni  presenti  nel  sistema informativo dell'anagrafe
tributaria  nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori
e  in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.
  9.  Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al
comma  8  e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato
nella  dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali
esistono elementi segnaletici di capacita' contributiva.
  10.  Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo  63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  la Guardia di finanza contribuisce al piano
straordinario  di  cui al comma 8 destinando una adeguata quota della
propria  capacita'  operativa  alle  attivita'  di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.
L'Agenzia   delle   entrate  e  la  Guardia  di  finanza  definiscono
annualmente,  d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione
al piano.
  11.  Ai  fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in
attuazione  della  previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali  situazioni  rilevanti  per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza.
  12.  Al  fine  di favorire lo scambio di esperienze professionali e
amministrative  tra  le  Agenzie  fiscali attraverso la mobilita' dei
loro  dirigenti  generali  di prima fascia, nonche' di contribuire al
perseguimento  della  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  di tali
Agenzie,  su  richiesta  nominativa  del  direttore  di  una  Agenzia
fiscale,  che  indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi
da  conferire,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze assegna a
tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso
altra  Agenzia  fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la
quale  e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo   incarico   sia  prevista  una  retribuzione  complessivamente
inferiore  a  quella  percepita  dal  dirigente generale in relazione
all'incarico  gia'  ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti  economici  del  contratto  individuale  di  lavoro in essere
presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di
tale  contratto,  in  ogni  caso  senza  maggiori oneri rispetto alle
risorse   assegnate  a  legislazione  vigente  alla  Agenzia  fiscale
richiedente.   In   caso   di  rifiuto  ad  accettare  gli  incarichi
alternativamente  indicati  nella richiesta, il dirigente generale e'
in  esubero  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a)  nel  comma  1,  lettera  b),  la parola "sei" e' sostituita dalla
seguente: "quattro";
    b)  nel  comma  3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra  i dipendenti di pubbliche
amministrazioni  ovvero  tra  soggetti  ad  esse  esterni  dotati  di
specifica  competenza  professionale  attinente  ai settori nei quali
opera l'agenzia."
  14.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma  13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
  15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo
e   monitoraggio   dei   dati   fiscali   e   finanziari,  i  diritti
dell'azionista  della  societa'  di  gestione del sistema informativo
dell'amministrazione  finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che
provvede  agli  atti  conseguenti  in base alla legislazione vigente.
Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni incompatibili con il presente
comma.   Il   consiglio   di   amministrazione,  composto  di  cinque
componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro il 30 giugno 2008
senza  applicazione  dell'articolo  2383,  terzo  comma,  del  codice
civile.
  16.  Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni,  entro  i  sei  mesi  successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe   degli   italiani   residenti  all'estero,  confermano
all'Ufficio   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per  l'ultimo
domicilio  fiscale  che  il  richiedente ha effettivamente cessato la
residenza  nel  territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta  richiesta  di  iscrizione  la effettivita' della cessazione
della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da
parte  dei  comuni  e  dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle  facolta'  istruttorie  di  cui  al  Titolo  IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  17.  In  fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma  16,  la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle
persone  fisiche  che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli
italiani  residenti  all'estero  a  far  corso  dal  1° gennaio 2006.
L'attivita'  dei  comuni  e'  anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento  della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative  ai  tributi  statali  riscosse a titolo definitivo previsto
dall'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
  18.  Allo  scopo  di  semplificare  la  gestione  dei  rapporti con
l'Amministrazione   fiscale,  ispirandoli  a  principi  di  reciproco
affidamento  ed  agevolando  il contribuente mediante la compressione
dei  tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
    "Art.  5-bis  (Adesione  ai  verbali  di  constatazione). - 1. Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in  materia  di  imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che   consentano   l'emissione   di  accertamenti  parziali  previsti
dall'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    2.   L'adesione   di  cui  al  comma  1  puo'  avere  ad  oggetto
esclusivamente  il contenuto integrale del verbale di constatazione e
deve  intervenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data della
notifica  del  verbale  medesimo mediante comunicazione al competente
Ufficio  delle  entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha
redatto  il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione,
l'Ufficio   delle   entrate   notifica   al  contribuente  l'atto  di
definizione   dell'accertamento   parziale   recante  le  indicazioni
previste dall'articolo. 7.
    3.  In  presenza  dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle
sanzioni  applicabili  indicata  nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta
alla  meta'  e  le somme dovute possono essere versate ratealmente ai
sensi  dell'articolo  8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi
previste."
  19.  In  funzione  dell'attuazione  del  federalismo fiscale, a far
corso  dal  1°  gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati
anche  su  base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la
metodologia  prevista  dal primo comma, secondo periodo, dello stesso
articolo 62-bis.
  20.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la
elaborazione  su  base  regionale  o  comunale avvenga con criteri di
gradualita'  entro  il  31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    "1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro  rispetto  a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli  una  comunicazione  delle  modalita'  di restituzione
dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi  dalla  notificazione  senza  che
l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento,  l'agente  della  riscossione  riversa  le somme eccedenti
all'ente  creditore  ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne'
facilmente  identificabile,  all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione  di  una  quota  pari  al  15  per cento, che affluisce ad
apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e' effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
    1-ter.  La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo   17,   comma   7-ter,   trattenute  dall'agente  della
riscossione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per la
notificazione.
    1-quater.  Resta  fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al  comma  1-bis  all'ente  creditore  ovvero  allo Stato. In caso di
richiesta  allo  Stato,  le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate  dalla  contabilita'  speciale  prevista  dal comma 1-bis e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze".
  22.  Le  somme  eccedenti  di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al  quinto  anno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  versate  entro  il  20  dicembre  2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.
  23.  All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione
dell'ipoteca";
    b)  nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite
dalle  seguenti:  "nel  giorno  di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione";
    c)  il  comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano   a  trovare  applicazione  nei  riguardi  delle  garanzie
prestate  ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  24.  All'articolo  79,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dopo la parola "131", sono
inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".
  25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Comitato  strategico  per  lo  sviluppo  e la tutela all'estero degli
interessi   nazionali   in   economia,   con  compiti  di  indirizzo,
consulenza,  nonche'  di  coordinamento  informativo,  anche mediante
scambi  di  dati,  con le principali imprese nazionali, soprattutto a
partecipazione  pubblica,  che  operano nei settori dell'energia, dei
trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche' nei settori
di altri pubblici servizi.
  26. Al Comitato competono, altresi', anche al fine di farne oggetto
di  pareri  al  Governo,  l'analisi  di  fenomeni economici complessi
propri  della  globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e
lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti
di  supporto  alle  funzioni  di  coordinamento  degli  sforzi per lo
sviluppo  delle  attivita'  all'estero  di  imprese  italiane e delle
iniziative di interesse nazionale all'estero.
  27.  Il  Comitato  e' composto, in numero non superiore a dieci, da
alte professionalita' tecniche dotate di elevata specializzazione nei
suoi settori di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti dei
Ministeri  degli  affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
difesa,   dello   sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
  28.  Le  funzioni  di  segreteria del Comitato sono assicurate, nei
limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri.  Il  Comitato  e  la  sua  segreteria  sono
costituiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale
sono   stabilite   altresi'   le   disposizioni   generali  sul  loro
funzionamento.  Il  Comitato  riferisce ogni sei mesi sulla attivita'
svolta  e  sui  propri  risultati.  La  partecipazione al Comitato e'
gratuita.