ART. 50
(Procedure diagnostiche e manuale diagnostico)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono affinche' le procedure diagnostiche, il prelievo di
campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare la presenza
dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita'
o del virus dell'influenza aviaria nei mammiferi siano effettuati
secondo il manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.
Nota all'art. 50:
- Per la decisione n. 2006/437/CE, si veda nelle note
all'art. 10.