ART. 50 
           (Procedure diagnostiche e manuale diagnostico) 
 
    1. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono  affinche'  le  procedure  diagnostiche,  il  prelievo  di
campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare  la  presenza
dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in  cattivita'
o del virus dell'influenza aviaria  nei  mammiferi  siano  effettuati
secondo il manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE. 
 
          Nota all'art. 50: 
              - Per la decisione n. 2006/437/CE, si veda  nelle  note
          all'art. 10.